F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THIAM MAME BABA SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THIAM MAME BABA SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014) Con atto del 3.11.2014, la S.S. Virtus Lanciano ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Thiam Mame Baba la squalifica per 3 gare effettive a seguito dell’espulsione comminata durante la gara, di cui all’epigrafe, per gli episodi descritti, motivati e sanzionati nella decisione adottata dal Giudice di prime cure. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica da tre a due giornate. Attraverso gli scritti difensivi la società ricorrente escludeva che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore potesse essere configurato quale atto violento in quanto dalla dinamica dell’episodio descritta negli atti ufficiali di gara si evince come il Thiam si sia limitato ad un lieve tentativo di colpire l’avversario, tanto da non arrecare allo stesso alcuna conseguenza di natura fisica. Infine venivano prodotte decisioni dell’allora Corte di Giustizia Federale che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. Il chiaro contenuto del referto del Direttore di gara, che gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art.35 C.G.S., esclude che le censure difensive possano inficiare la correttezza della decisione, soprattutto quanto alla congruità della sanzione. La natura indiscutibilmente violenta della condotta commessa ai danni del calciatore avversario, non può poi ritenersi in alcun modo alleviata dall’assenza di postumi fisici, costituendone invece la presenza un’aggravante. Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni dell’allora Corte di Giustizia Federale, si rileva che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e che, peraltro, non si ravvisa una analogia tra le condotte oggetto della presente decisione e quelle di cui ai precedenti richiamati dalla reclamante. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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