F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. LEALI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CESENA/INTERNAZIONALE MILANO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 27.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO CALC. LEALI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CESENA/INTERNAZIONALE MILANO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 27.10.2014)
Con comunicazione del 27.10.2014, il calciatore Nicola Leali, portiere della società Cesena, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 27.10.2014 con la quale è stata disposta a suo carico la squalifica di 3 giornate effettive di gara in relazione all’incontro Cesena/Internazionale Milano del 26.10.2014, “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete (una giornata); per avere inoltre, all’atto della consequenziale espulsione, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara”. La Segreteria della Corte Sportiva d’Appello, in data 28.10.2014, ha quindi trasmesso al reclamante la copia degli atti ufficiali di gara. Con atto del 4.11.2014, il reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente, in via principale, di annullare e/o revocare la sanzione; in via subordinata, di ridurre la squalifica da tre gare a due effettive, anche con eventuale irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo del terzo turno di sospensione.
Sostiene il Leali che il provvedimento sanzionatorio, comunque criticabile nel merito, sarebbe in primo luogo nullo perché adottato sulla base di un atto inutilizzabile; non sarebbe infatti chiaro chi avrebbe verbalizzato il comportamento del Leali atteso che il documento in cui si riferisce la condotta sanzionata, allegato al referto arbitrale, non sarebbe sottoscritto né “personalizzato”, mancando l’indicazione specifica non solo della qualifica del verbalizzante, ma anche della identità personale del medesimo risultando privo di sottoscrizione. Nel merito, il provvedimento risulterebbe viziato per avere qualificato la frase proferita dal Leali (“siete ridicoli, siete ridicoli, siete ridicoli”) quale condotta ingiuriosa mentre la medesima, tenuto anche conto del frangente di particolare tensione nel quale venne proferita (il calciatore aveva commesso un fallo giudicato da ultimo uomo contro avversario lanciato a rete e tale da aver procurato la concessione del calcio di rigore e l’espulsione del suo autore dal campo), rappresenterebbe una ipotesi di condotta meramente irrispettosa scevra da connotazione offensiva e, come tale, meritevole, anche in considerazione di alcuni precedenti della giustizia federale, di una sanzione pari ad 1 giornata di squalifica. Il reclamo merita accoglimento nel merito nei limiti che verranno di seguito esposti mentre deve ritenersi preliminarmente infondata la censura di nullità del provvedimento impugnato avanzata dal reclamante. Ed infatti, se è vero che il documento nel quale sono state verbalizzate le espressioni che hanno dato luogo alla sanzione risulta privo di sottoscrizione e dell’indicazione della qualifica del soggetto verbalizzante, è altrettanto vero che il medesimo documento costituisce parte integrante e sostanziale del referto arbitrale anche in virtù di un esplicito richiamo operato dallo stesso direttore di gara. L’Arbitro, infatti, nel richiamarlo in referto e nel farlo proprio, consente, sezna che possano sorgere incertezze, la identificabilità del redattore del documento richiamato (“inoltre vedi rapporto 4° uomo”). In sostanza, la regolarità del rapporto di gara redatto dall’Arbitro (conforme alla Regola 5 che precisa, tra l’altro, che “l’arbitro deve allegare al proprio rapporto di gara, sul quale ne farà menzione, i rapporti consegnatigli dagli assistenti (e dal quarto ufficiale di gara laddove previsto) al termine dell’incontro”) rende superabile il difetto formale effettivamente riscontrabile dall’esame dell’allegato al referto arbitrale (rapporto dell’Assistente / Quarto Ufficiale) isolatamente considerato. Nel merito il ricorso appare fondato. In effetti l’espressione proferita dal Leali al momento dell’uscita dal campo, adeguatamente contestualizzata in un frangente di grande tensione agonistica (per la gravità delle decisioni assunte dal direttore di gara in seguito al fallo commesso dal medesimo Leali quando la gara era ancora in equilibrio), pur risultando particolarmente censurabile, non assume la connotazione direttamente ingiuriosa ed offensiva nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti; essa, a giudizio della Corte, può essere più correttamente qualificata come condotta irrispettosa verso i medesimi ufficiali di gara. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione adeguata alla fattispecie sia la squalifica per una ulteriore giornata (oltre a quella disposta in seguito al provvedimento di espulsione dal terreno di giuoco), potendosi irrogare, in luogo della seconda giornata (rectius: terzo turno di sospensione), la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 come del resto richiesto dallo stesso reclamante nelle conclusioni del proprio ricorso. Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Leali Nicola, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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