F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIGARINI LUCA SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 29.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIGARINI LUCA SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 29.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014)
Previo preannuncio di reclamo il 31 ottobre 2014, la società in epigrafe indicata, assistita dagli avv.ti Gian Pietro Bianchi, Ennio Bovolenta ed Enzo Morelli, adiva con motivi di reclamo questa Corte Sportiva d’Appello, ai sensi dell’art.36 C.G.S., avverso la decisone del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n.75 del 31 ottobre 2014 per sentir annullare la decisione impugnata, nella parte in cui commina la squalifica per 2 giornate effettive di gara. Ritiene la società reclamante che l’espressione ingiuriosa, riportata nel referto arbitrale dal direttore di gara, ascrivibile al calciatore Cigarini e rivolta al direttore di gara sig. Damato mentre abbandonava il terreno di giuoco non fosse rivolta al direttore di gara ma al tesserato del Napoli calcio Insigne, che nel frangente avrebbe avuto una discussione con il Cigarini che richiedeva al medesimo un atto di fair play riconoscendo che il fallo per cui era stato ammonito, e dunque espulso per doppia ammonizione, non fosse da ascrivere a lui ma appunto ad Insigne. A sostegno della propria tesi difensiva la società reclamante deposita un dvd contente immagini e riprese televisive relative al lasso temporale tra il minuto 37’18’’ e 38’28’’ del secondo tempo, che si riferisce alla gara in epigrafe indicata. Alla riunione del 7 novembre 2014 con il difensore e’ presente il sig. Cigarini Luca, che ammette di aver proferito l’espressione ingiuriosa ma rilascia dichiarazione volta ad escludere che egli abbia potuto rivolgere l’espressione ingiuriosa all’arbitro quanto piuttosto all’avversario Insigne, che si rifiutava di ammettere di essere stato parte attiva del fallo invece contestato al Cigarini stesso. Il difensore si riporta integralmente alle difese svolte per iscritto con allegato dvd. Tanto premesso, si ritiene che i motivi di ricorso, seppure fondati su argomenti di suggestione
rilevante, non sono idonei, a giudizio del Collegio, a scalfire la rappresentazione dei fatti risultante dal referto arbitrale, la cui fidefacienza non può essere messa in discussione nel caso di specie, attesi – allo stato attuale - i noti limiti di utilizzabilità delle riprese televisive nel giudizio de quo. Peraltro occorre considerare che il referto fa riferimento ad un accadimento verificatosi mentre l’incolpato “abbandonava il terreno di giuoco” e non dunque alla fase di interlocuzione col calciatore avversario. L’arbitro Damato ha confermato ogni aspetto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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