F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. DOMUS CHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, DOMUS CHIA CALCIO A 5/SULCIS CALCIO A 5 DEL 22.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 149 del 29.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. DOMUS CHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, DOMUS CHIA CALCIO A 5/SULCIS CALCIO A 5 DEL 22.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 149 del 29.10.2014) La società Domus Chia Calcio a 5 veniva condannata al pagamento dell'ammenda di euro 250,00 perchè i propri sostenitori, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano all'arbitro corali ingiurie e minacce e per l'inosservanza dell'obbligo dell'assistenza medica durante l'incontro. Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale si accettava l'imputazione di parte della sanzione (€ 50,00 per l'assenza dell'assistenza medica in campo) mentre si contestava la restante parte (€ 200,00) negando quanto attestato dall'arbitro nel referto di fine gara circa il fatto che i propri sostenitori avessero proferito frasi ingiuriose nei suoi confronti durante tutta la gara e riducendo il tutto a semplici proteste - anche se molto accese - a seguito di due decisioni arbitrali assunte soltanto nel secondo tempo della partita e non durante tutto l'arco della stessa. Si faceva notare, inoltre, che il direttore di gara non era stato assolutamente fatto oggetto di minacce tant'è che alla fine della partita salutava cordialmente sia il presidente che i dirigenti presenti. Si chiedeva la riduzione della sanzione comminata dal giudice di primo grado. La Corte acquisita, in sede di camera di consiglio, la testimonianza diretta dell'arbitro che, confermando la persistenza delle ingiurie nei suoi confronti per l'intera durata della partita, affermava anche che la società aveva cercato, senza riuscirvi, di allontanare i facinorosi dal terreno di gioco; - riconoscendo, in tale comportamento, un forte spirito collaborativo della società reclamante nel tentativo di ridurre i fatti oggetto di contestazione; - ritenuto di poter accedere ad una complessiva valutazione dei fatti in via equitativa; - accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe indicato. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Domus Chia Calcio a 5 di Domus de Maria (Cagliari) riduce la sanzione dell’ammenda a € 150,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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