F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. LAMBRUGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 INFLITTA AL CALC. RUFFO ALESSANDRO SEGUITO GARA LAMBRUGO CALCIO/INVERIGO DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Como – Delibera della Corte

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. LAMBRUGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 INFLITTA AL CALC. RUFFO ALESSANDRO SEGUITO GARA LAMBRUGO CALCIO/INVERIGO DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Como - Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia. – Com. Uff. n. 24 del 16.10.2014) Al 12° minuto del primo tempo della partita indicata in epigrafe, il calciatore Alessandro Ruffo, a gioco fermo e durante una discussione tra il direttore di gara e un calciatore avversario, si avvicinava a quest'ultimo e afferrava la sua mano scagliandola con violenza verso il volto dell'arbitro nel tentativo di colpirlo. Il direttore di gara, avendo intuito le sue intenzioni riusciva a schivare il colpo e procedeva immediatamente alla sua espulsione; il Ruffo si difendeva dicendo che il gesto era stato compiuto dall'avversario e si attardava ad allontanarsi dal terreno di gioco. Dopo circa tre minuti lasciava il campo e, durante il secondo tempo della partita, si andava a sedere in tribuna continuando ad inveire contro l'arbitro. Con la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Como pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 2 ottobre 2014 veniva inflitta al calciatore Alessandro Ruffo la sanzione della squalifica fino al 30 marzo 2015; avverso tale decisione l'odierna reclamante ricorreva al Giudice Sportivo presso la Corte Sportiva di appello territoriale del Comitato Regionale Lombardia che con la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 23 ottobre 2014 rigettava l'appello e confermava la decisione del giudice di primo grado. In data 29 ottobre 2014 la società A.S.D. Lambrugo Calcio proponeva ulteriore atto di appello a questa Corte depositando una memoria difensiva con la quale si sosteneva che il gesto compiuto dal Ruffo veniva completamente travisato dall'arbitro poichè il calciatore era intervenuto per sedare un principio di rissa fra i calciatori delle due squadre accesosi a seguito di un fallo di gioco; nelle fasi concitate che ne seguivano, tra urti e spintoni, il Ruffo sfiorava involontariamente con la mano i capelli dell'arbitro che ravvedeva in questo gesto un tentativo di colpo al volto servendosi del braccio di un calciatore della squadra ospite. Gli stessi calciatori avversari tentavano, invano, di spiegare al direttore di gara come si erano realmente svolti i fatti e, una volta conosciuta la sanzione inflitta al Ruffo, un dirigente della società Inverigo inviava all'A.I.A. di Como una testimonianza del proprio calciatore il cui braccio sarebbe stato "usato" per colpire l'arbitro con cui affermava che si era trattato di un incidente fortuito. Per quanto riguarda le critiche rivolte dal Ruffo al direttore di gara dalla tribuna, si evidenziava che le stesse scaturivano dallo stato di frustrazione in cui versava il calciatore a seguito di una decisione ritenuta ingiusta. Si chiedeva la riduzione della pena in 2 o 3 mesi di squalifica e/o fino alla fine dell'anno 2014. La Corte considerato che la vicenda di cui è causa ha già ottenuto due gradi di giudizio; considerato altresì, che nell'ambito del vigente sistema di giustizia sportiva non è prevista la possibilità di ricorrere avverso una decisione del giudice d'appello, già pronunciata nella vicenda de qua; dichiara inammissibile il ricorso. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lambrugo Calcio di Lambrugo (Como). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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