F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S., ASCRITTA AL SUO CALC. BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN – NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. Del 7.10.2014) 3. RICORSO CALC. BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S., – NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S., ASCRITTA AL SUO CALC. BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. Del 7.10.2014) 3. RICORSO CALC. BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S., - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014) La vicenda in esame trae origine da una controversia economica sorta fra il calciatore Blazey Srczepan Augustyn, all’epoca dei fatti tesserato del Catania Calcio, ed il suo procuratore Prof. Giovanni Tateo, che aveva richiesto al suo assistito – senza ottenerlo – il pagamento del corrispettivo pattuito in forza del contratto di procura sportiva. Pertanto, l’istanza del Prof. Tateo dava origine ad una vertenza di competenza arbitrale. Con lodo del 29.4.2013, il TNAS, in accoglimento parziale dell’istanza formulata dall’agente del calciatore, condannava quest’ultimo al pagamento di complessivi € 23.099,78 oltre accessori ed IVA, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo. Il provvedimento veniva notificato il 20 maggio 2013 a Blazey Srczepan Augustyn dalla segreteria del TNAS per gli adempimenti di competenza. Il calciatore, però, provvedeva al pagamento del quantum dovuto solo in data successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica del lodo, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 15, 15 C.G.S.. Di qui il deferimento dell’Augustyn e della Società Calcio Catania a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione delle norme predette. Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, ha condannato il calciatore e il sodalizio etneo al pagamento dell’ammenda, rispettivamente, di € 10.000,00 ed € 5.000,00. Con separati ricorsi il calciatore e la Società Catania Calcio adivano questa Corte Federale di appello, denunciando la illegittimità e la sproporzione delle sanzioni ad essi irrogate dal Giudice Sportivo, chiedendone l’annullamento. Incardinata la lite, all’udienza del 31 ottobre 2014 questo Collegio, ascoltata la Procura federale e i difensori delle parti, introitava i ricorsi in decisione. Preliminarmente questa Corte riunisce i ricorsi presentati da Augustyn e dalla Società sportiva avverso la medesima delibera del Tribunale federale nazionale.. Ricostruita la vicenda in oggetto, questo Collegio procede all’esame delle doglianze formulate dai ricorrenti. a) Ricorso del calciatore AUGUSTYN L’appellante deduce la illegittimità e la sproporzione della sanzione irrogata dal Tribunale, giacché non sarebbe possibile equiparare la posizione dell’inadempiente rispetto a quella del soggetto che invece ha provveduto con ritardo ad estinguere l’obbligazione. Si arriva addirittura a giustificare il ritardo per il parziale “rigetto” operato dal TNAS della pretesa economica del Tateo. Come se l’esito del giudizio a monte potesse in qualche modo giustificare un ritardo nel pagamento di quanto statuito dal Tribunale, seppur in accoglimento parziale di quanto chiesto in origine dall’istante Tateo. In particolare, sostiene l’appellante, che detto ritardo sarebbe stato causato dal protrarsi delle trattative con il suo ex procuratore per la soluzione transattiva della vertenza fra loro insorta tempo addietro. Di qui si lamenta la illegittimità e la sproporzione della sanzione irrogata in prima battuta dal Tribunale federale. La tesi dell’appellante merita accoglimento, seppur con i limiti che verranno infra specificati. La normativa su richiamata infatti è posta a tutela del credito, della certezza dei rapporti giuridici, e del buon andamento del sistema della giustizia sportiva. Sotto il primo profilo dunque può (anzi, deve) essere sanzionato a norma dell’art. 1, comma 1 CGS che rinvia al comma 15 dell’art. 8 C.G.S., solo colui che si renda totalmente inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni in parola, non anche chi soddisfi la pretesa creditoria, sebbene in ritardo. Vale a dire che la normativa predetta colpisce colui che mostri disinteresse per l’altrui diritto, e non anche chi, adoperandosi successivamente, provveda al pagamento in ritardo. Ritardo che però assume rilievo sotto il secondo profilo tutelato dalle norme in commento. Infatti, l’estinzione dell’obbligazione intervenuta oltre il termine – sebbene non equiparabile all’inadempimento (anche se si parla di quasi 1 anno dopo la notifica del lodo, quindi ben oltre i trenta giorni) – deve comunque essere oggetto di sanzione, poiché intrinseco ed oggettivo è il danno che tale contegno arreca al sistema sportivo, nonché alla certezza dei rapporti fra le parti cui si è fatto accenno sopra. Pertanto, in un giudizio bilanciato degli interessi in gioco, non può trovare accoglimento la richiesta di riforma totale della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, così come prospettata dal ricorrente. Tuttavia, in considerazione del fatto che l’Augustyn ha adempiuto all’obbligazione per cui è causa, anche se in forte ritardo, per effetto delle trattative dovute all’accordo transattivo, questo Collegio ritiene di ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo da € 10.000,00 ad € 7.000,00, anche in proporzione alla somma effettivamente dovuta dal calciatore all’ex procuratore. In merito all’eccezione fatta dal legale di “emendare” la decisione gravata dalla frase: “ visto che la mera affermazione del difensore del calciatore non appare prova sufficiente e gli atti di transazione depositati non hanno alcun carattere di veridicità per la mancanza di una data certa e della sottoscrizione del calciatore”, appare sicuramente superabile. Il Tribunale fa una semplice constatazione: la transazione non reca data e sottoscrizione, senza voler attribuire carattere di falsità a niente e nessuno. Dire che non ha carattere di veridicità, nel caso che ci occupa, equivale a dire che non è attendibile. Nulla di più. Pertanto sembra un passaggio eccessivo quello di voler attribuire a quella frase valori e significati che non vi sono. b) Ricorso presentato dal Catania Calcio Il principale ed unico argomento difensivo del Catania Calcio si fonda sulla assenza totale di relazione tra il fatto attribuito al calciatore Augustyn e il sodalizio etneo, quest’ultimo condannato al pagamento della sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva. Sostiene, infatti, il Catania Calcio che non possa essergli attribuito a titolo di responsabilità oggettiva un fatto afferente alla sfera privata del giocatore, trattandosi di una obbligazione pecuniaria intercorrente fra l’Augustyn e il suo ex procuratore Prof. Tateo. La Società etnea conclude, dunque, per la illegittimità della sanzione irrogata dal giudice sportivo nei confronti del Catania Calcio, che non può esser ritenuto responsabile per fatti su cui non ha controllo, né tantomeno conoscenza, poiché riguardanti rapporti privati del calciatore. In tal senso, secondo il Catania Calcio, il tesseramento di un giocatore non è di per sè sufficiente a fondare la responsabilità oggettiva della società di appartenenza. Tale assunto non può essere condiviso. La funzione del tesseramento, infatti, è proprio quella di garantire l’individuazione di un giocatore e la sua riconducibilità ad una società sportiva, non solo sotto il profilo agonistico/professionale, ma anche sotto quello strettamente personale. Non v’è chi non veda, infatti, come il contegno di un tesserato – ancorchè in ambito personale – si rifletta inevitabilmente sulla società di appartenenza, che ha dunque l’obbligo di vigilare sulla sua condotta, sportiva e non. Ne deriva l’impossibilità di accogliere la tesi sostenuta dalla società ricorrente, secondo cui l’estraneità del Catania Calcio rispetto alla controversia sorta fra il tesserato Augustyn e il suo ex procuratore renderebbe illegittima tout court la sanzione irrogata al sodalizio a titolo di responsabilità oggettiva. Ciò in virtù anche del perdurante ed ineludibile obbligo di vigilanza della società sulla attività dei propri tesserati, di qualunque natura esse siano. Fra l’altro, il rapporto procuratore sportivo - calciatore spiega i propri effetti soprattutto nei confronti della società, sicché quest’ultima non può disinteressarsi de plano delle vicende afferenti al suddetto rapporto. Tuttavia, in considerazione della riduzione della sanzione nei confronti dell’Augustyn nel punto a) della presente decisione, operata in considerazione dell’avvenuta estinzione (sebbene in ritardo) dell’obbligazione, sussistono giustificati motivi, a parere del Collegio, per ridurre proporzionalmente la sanzione irrogata a titolo di responsabilità oggettiva al Catania Calcio da € 5.000,00 ad € 2.000,00. Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania e dal calciatore Blazey Srczepan Augustyn: - accoglie in parte relativamente alla posizione della società Calcio Catania S.p.A. riducendo la sanzione all’ammenda di € 2.000,00; - accoglie in parte in ordine alla posizione del calc. Blazey Srczepan Augustyn riducendo la sanzione all’ammenda di € 7.000,00. Dispone la restituzione di entrambe le tasse reclamo.
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