F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 95 N.O.I.F., ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE ROMANUCCI GIANCARLO – NOTA N. 7875/219 PF13-14 AM/MA DEL 30.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Disc. del 18.9.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 95 N.O.I.F., ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE ROMANUCCI GIANCARLO - NOTA N. 7875/219 PF13-14 AM/MA DEL 30.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Disc. del 18.9.2014) Con decisione del 18.12.2014 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in seguito al deferimento del Procuratore Federale del 30.6.2014 per la “violazione dei cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 95 N.O.I.F., perché effettuavano il trasferimento di 19 giovani calciatori omettendo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 95 N.O.I.F. nell’intento di eludere l’obbligo alla corresponsione del premio di preparazione gravante sulla società cessionaria a favore della società cedente mediante un nuovo trasferimento dei giovani calciatori che non fossero risultati di gradimento della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.”, infliggeva alla società A.S.D. Pro Calcio Ascoli, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo presidente e legale rappresentante, l’ammenda di € 5.000,00. Avverso tale decisone presentava appello la società A.S.D. Pro Calcio Ascoli, la quale lamentava esclusivamente l’eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio comminato, senza peraltro dolersi della opportunità della sanzione quale conseguenza di n comportamento non conforme alla normativa federale. Le considerazioni difensive, come si è appena detto limitate all’entità della sanzione inflitta, possono a giudizio della Corte essere condivise. Da un lato, infatti, non appaiono in assoluto prive di fondamento le riflessioni, contenute nei motivi di impugnazione, secondo le quali assolutamente diverso risulta, a prescindere dal caso in esame, il potere contrattuale di una società dilettantistica che coltivi rapporti con una corrispondente società operante a livello professionistico. Dall’atro, e trattasi di un dato che discende da quelle stesse considerazioni fattuali di cui si è appena detto, le possibilità economiche di un club di seconda categoria sono incomparabilmente inferiori rispetto a quelle di un club professionistico, per cui non sarebbe conforme a criteri di equità e giustizia applicare, per la stessa infrazione, il medesimo trattamento sanzionatorio a realtà così diseguali. Senza contare che, come sottolineato nelle stesse doglianze difensive, l’irrogazione di una sanzione che non tenesse conto di quanto si è osservato potrebbe mettere in serio pericolo la stessa prosecuzione dell’attività di una piccola società, risultando, quindi, eccessivamente afflittiva anche sotto questo profilo. Vi è in definitiva spazio, anche in considerazione del fatto che la norma non prevede un minimo, per operare un alleggerimento della sanzione inflitta, che appare equo ridurre a € 2.500,00. Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pro Calcio Ascoli di Ascoli Piceno e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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