F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. ALLEGRI MASSIMILIANO SEGUITO GARA JUVENTUS/SAMPDORIA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. ALLEGRI MASSIMILIANO SEGUITO GARA JUVENTUS/SAMPDORIA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014) All’esito dell’esame della documentazione relativa alla gara Juventus/Sampdoria del 14 dicembre 2014, valevole per il Campionato di Serie A, stagione 2014/2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 104 del 16 dicembre 2014, ha inflitto all’allenatore signor Massimiliano Allegri, tesserato in favore della società F.C. Juventus S.p.A., la squalifica per 1 giornata effettiva di gara “per avere, al termine della gara, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione insultante”. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso la società F.C. Juventus S.p.A., la quale, nel confermare che la frase “andate tutti a cagare” è stata pronunciata dal proprio tesserato al termine della gara, conclusasi in anticipo rispetto a quanto auspicato dal mister, mentre usciva dal recinto di giuoco, ha sostenuto, in sintesi, che la stessa frase non era rivolta agli Ufficiali di gara bensì ai propri giocatori e che, anche qualora rivolta agli Ufficiali di gara, non poteva essere reputata ingiuriosa, ma, eventualmente, irriguardosa. La reclamante ha, pertanto, chiesto che la sanzione inflitta venisse revocata ovvero, in subordine, ridotta ad ammenda. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 16 dicembre 2014, è presente per la ricorrente l’avv. Luigi Chiappero, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. L’avv. Chiappero ha, peraltro, anche prodotto una dichiarazione, a firma del signor Massimiliano Allegri, nella quale il tesserato ribadisce che la frase in questione era rivolta ai propri giocatori e si scusa per non poter essere presente all’udienza. La Corte, valutati gli atti, ritiene che in effetti la frase pronunciata dal tesserato Massimiliano Allegri debba essere correttamente valutata come una plateale imprecazione verificatasi mentre il medesimo abbandonava il terreno di gioco, senza la prova, dunque, che fosse espressamente diretta alle singole persone degli Ufficiali di Gara e che, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo debba conseguentemente essere ridotta nei termini di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 10.000,00 unitamente alla diffida. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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