F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NUNES JESUS JUAN GUILHERME SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 6.1.2015 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NUNES JESUS JUAN GUILHERME SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 6.1.2015 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015) A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale, in relazione all’incontro Juventus/Internazionale, disputato in data 6 gennaio 2015 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, infliggeva al calciatore Nunes Juan Jesus Guilherme la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito “con il gomito il capo del sopraggiungente antagonista, che si accasciava dolorante al suolo”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società F.C. Internazionale, la quale sostiene, in primo luogo, che la prova televisiva, in base alla quale il Giudice Sportivo ha emesso il provvedimento in questione, non sarebbe potuta essere espletata, dal momento che il gesto del calciatore sanzionato non integrerebbe gli estremi della “condotta violenta”, ma sarebbe stato del tutto involontario e posto in essere nell’ambito di un’azione di gioco. La Società sostiene, altresì, come la sanzione irrogata sia, in ragione di quanto sopra, del tutto sproporzionata e debba, quindi, essere ridimensionata. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data 16 gennaio 2015, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, che insiste per la conferma della decisione, gli Avv. Adriano Raffaeli e Angelo Cappellini, per la Società, e il calciatore Nunes Juan Jesus Guilherme, il quale afferma che la gomitata con cui ha colpito il calciatore Chiellini sarebbe stata del tutto involontaria. I difensori della Società si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso e chiedono la visione delle immagini televisive oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo al fine di accertarne in contraddittorio la veridicità. Si procede, pertanto, con l’assenso del rappresentante della Procura Federale, alla visione delle immagini in questione nel corso della riunione della Corte,. La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta inammissibilità della prova televisiva rilevata dalla Società nel proprio ricorso, effettuata ogni approfondita valutazione, ritiene di dover confermare che il gesto compiuto dal Sig. Nunes Juan Jesus Guilherme, non visto dal direttore di gara, sia qualificabile come “violento”, ed in quanto tale punibile, seppur in effetti non alieno dal contesto dell’azione di gioco come invece sembrerebbe intendere la motivazione del Giudice di prime cure: le immagini depongono nel senso che il predetto calciatore abbia, infatti, colpito intenzionalmente l’avversario in maniera potenzialmente idonea a determinare conseguenze seriamente dannose. Dalle immagini esaminate si evince, in particolare, come il calciatore sanzionato abbia percepito il sopraggiungere del giocatore Chiellini ed abbia eseguito un movimento del braccio verso l’alto, volto ad impattare violentemente con il gomito l’avversario in corsa, confermandosi, in tal modo, la volontarietà ed intenzionalità del gesto. La prova televisiva deve, pertanto, essere ritenuta ammissibile ed il gesto del Sig. Nunes Juan Jesus Guilherme deve essere sanzionato quale condotta violenta, con la conseguenza che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere in definitiva confermata. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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