F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Antonio Salvatore PLACI’ / AC CASIER DOSSON ASD (118/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Antonio Salvatore PLACI' / AC CASIER DOSSON ASD (118/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 3 marzo 2014 l'allenatore dilettante Antonio Salvatore Placì ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di "allenatore della categoria PULCINI 2002 dell'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d." nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che la suindicata associazione si era impegnata a corrispondergli una "somma di € 200,00 mensili, per il periodo da ottobre 2012 a giugno 2013, a titolo di `rimborso spese'." Il signor Antonio Salvatore Placì espone poi che il predetto rimborso e stato onorato sino a febbraio 2013 e che poi di comune accordo si era stabilito che i rimborsi ancora dovuti "sarebbero stati pagati nei seguenti termini: entro settembre 2013 pagamento del rimborso di marzo 2013; entro ottobre 2013 pagamento del rimborso di aprile 2013; entro novembre 2013 pagamento del rimborso di maggio 2013 e di ottobre (nuova stagione); entro dicembre 2013 pagamento del rimborso di giugno 2013 e di novembre (nuova stagione). Il tecnico precisa inoltre che "il rapporto di collaborazione si concludeva con la stagione sportiva 2012/2013" il signor Antonio Salvatore Placì richiede pertanto il pagamento delle rimanenti date (da marzo a giugno 2013) ammontanti ad € 1.800,00 (milleottocento/00) ed a dimostrazione dell'impegno dell'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d., allega : a) un suo estratto conto dove risultano due bonifici effettuati dall'associazione pari ad € 850,00 (ottocentocinquanta/00) ed il versamento di un assegno di € 400,00 (quattrocento/00) pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00)complessivamente; b) una sua raccomandata A.R. del 5 dicembre 2013 all'associazione da quest'ultima ricevuta l’11 Novembre successivo con la quale chiede una soluzione "amichevolee ragionevole della controversia" relativa a quanto concordato sul rimborso spese onde evitare di dover adire le vie legali; c) una lettera raccomandata dell'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d. con cui quest'ultima rammenta al tecnico che sin dall'inizio del loro rapporto avevano chiarito che "non sarebbe stata in grado di remunerare l'attività dei collaboratori del settore giovanile e che sarebbero stati erogati dei `rimborsi spese forfettari' nei limiti della disponibilità, vedi anche lettera di incarico firmata all'inizio stagione" Per cui rigetta la richiesta di compensi inoltrata; d) una comunicazione alla Compagnia di Treviso della Guardia di Finanza con la quale il signor Placì presso cui presta servizio con il grado di Maresciallo C. informandola di questa sua attività extraprofessionale e con la quale precisa che per quest'ultima "e previsto un rimborso spese di € 200,00 mensili". Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 28 marzo 2014, ricevuta dalla società il 4 aprile successivo,ha invitato l'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d. a fornire le proprie controdeduzioni e ('allenatore a replicare eventualmente alle stesse. L’Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d., con raccomandata del 10 aprile 2014, indirizzata al signor Placì ed alla F.I.G.C. per conoscenza, ha rammentato all'allenatore come tutti i suoi collaboratori "non vengono in alcun modo retribuiti" come espressamente chiarito nella lettera di incarico predisposta dall'associazione e sottoscritta da tutti i collaboratori compreso il signor Placì. Di conseguenza l'associazione ritiene completamente infondata la richiesta di pagamento. A tale raccomandata l'allenatore, con sua del 17 febbraio 2014 nel confermare le sue richieste, ha evidenziato che non e stato prodotto alcun documento che comprovasse la sua sottoscrizione e che se, come asserito dallo Statuto dell'associazione, i rimborsi spese dovevano essere preventivamente autorizzati, per quali motivi erano stati pagati i primi rimborsi a lui erogati senza questa preventiva autorizzazione ? Il Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 21 maggio 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 28 maggio successivo ha segnalato che non risulta agli atti alcun deposito del contratto/accordo delle parti in argomento relativo alla stagione sportiva 2012/2013. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che ne l'allenatore signor Antonio Salvatore Placì, ne l'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d. hanno fornito alcuna prova documentale di quanto da loro asserito che possa far giungere ad una conclusione positiva della richiesta o del suo diniego, che peraltro l'allenatore stesso ha confermato di aver già ricevuto a titolo di rimborso spese l'importo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM il Collegio rigetta il ricorso. La presente delibera e inappellabile
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