F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Giuseppe DE STEFANO / ASD POL.VIGGIANO ( 119/34) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Giuseppe DE STEFANO / ASD POL.VIGGIANO ( 119/34) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA L'allenatore di Base UEFA B Giuseppe De Stefano in data 5 Marzo 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società A.S.D. Pol.Viggiano. Nei suo scritto il tecnico espone che con accordo stipulato in data 17 agosto 2013, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Basilicata, la società A.S.D. Pol.Viggiano nell'assumerlo in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato regionale di Eccellenza Basilicata, si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuo pan ad € 7.500,00 da pagarsi in 8 rate da €.833,33 cadauna alla scadenza di ogni fine mese a partire dal settembre 2013 fino all'aprile 2014 ed una di €.833,36 al 30 maggio 2014 oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. (Punto 2b dell'accordo economico) Premesso quanto sopra il De Stefano lamenta il mancato pagamento di €.4.999,98, cifra relativa ai ratei scaduti riportati sul contratto a far data dal 30 settembre 2013 a tutto il 28 febbraio 2014, oltre ad €.1.929,60 per le spese di viaggio da lui sostenute fino a tale data. Comunica inoltre che richiederà i ratei che andranno a maturare in caso di mancato soddisfo di questi ultimi da parte della società. Viene fatta anche richiesta degli interessi maturati e maturandi nonché il risanamento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Al ricorso vengono allegati oltre alla copia del contratto,copia della richiesta di suo tesseramento, copia della ricevuta della raccomandata attestante I' invio alla controparte del presente reclamo e dettagliato prospetto delle spese sostenute per i viaggi effettuati dal suo domicilio al campo da gioco della società A.S.D. Pol.Viggiano fino alla data del 28 febbraio 2014. Con raccomandata del 28 marzo 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Pol.Viggiano a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico De Stefano ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazioni. Successivamente in data 2 aprile 2014 e 3 giugno 2014 l’ allenatore invia nuovamente due raccomandate sia al Collegio Arbitrale che alla controparte lamentando il mancato pagamento dei ratei del contratto che via via sono andati a scadere e chiedendone il saldo. Nei suo primo scritto di Aprile vengono avanzate le richieste di €.833,33 della rata scaduta in Marzo oltre ad €914,44 per spese di viaggio debitamente documentate mentre in quello di Giugno si reclama il saldo degli ultimi ratei di Aprile e Maggio per €.1.666,66 e di €.223,00 per i viaggi sostenuti in tale periodo e documentati. Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Giuseppe De Stefano e obbliga la società A.S.D. Pol.Viggiano al pagamento a suo favore della somma di €.7.500,00 a saldo del contratto,di €.180,46 per interessi equitativamente determinati e di €.3.067,04 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di € 10.747,50 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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