F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Panfilo CARLUCCI / ASD VAL DI SANGRO ( 123/34) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA: all. Panfilo CARLUCCI / ASD VAL DI SANGRO
( 123/34)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
L'allenatore di Base UEFA B Panfilo Carlucci in data 12 marzo 2014 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrate affinche gli venga riconosciuta da parte delta società. A.S.D. Val di Sangro, partecipante al campionato di Promozione Regione Abruzzo, la somma di €.2.800,00 a saldo della cifra pattuita nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 23 ottobre 2012, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato il 29 ottobre 2012 presso il competente
Comitato Regionale, oltre ad €.2.448,00 per il rimborso delle spese di viaggio . Nel contratto,che viene allegato al ricorso,la società A.S.D. Val di Sangro nell'assumere il tecnico Panfilo Carlucci quale allenatore responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2012-2013, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 5.000,00 cosi ripartito: una prima rata da €.800,00 al 20 novembre 2012 e sei rate da €.700,00 cadauna con scadenza al giorno 20 a partire dal mere di dicembre 2012 fino al maggio 2013.
In tale accordo al punto 2b viene stabilito anche un rimborso spese pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra l'abitazione dell'allenatore ed il campo da gioco della società. Di quanto concordato il tecnico dichiara di aver ricevuto solamente il pagamento delle prime tre rate di novembre e dicembre 2012 e gennaio 2013 lamentando il mancato saldo delle restanti quattro rate alle quali vanno aggiunte le spese per i viaggi sostenuti per un totale complessivo di €.5.248,00. Queste ultime vengono documentate con un dettagliato rapporto sulle distanze chilometriche percorse e il numero dei viaggi effettuati. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il risanamento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Al ricorso viene allegata copia della ricevuta della raccomandata contenente il presente atto inviata alla A.S.D. Val di Sangro,copia di una sua lettera spedita al Comitato Regionate Abruzzo dove si richiede conferma dell'avvenuto o meno deposito del contratto,copia di un suo scritto in risposta ad una comunicazione della societa A.S.D. Val di Sangro datata 11 marzo 2013 con la quale veniva temporaneamente sollevamento dal suo incarico ma con un esplicito impegno a corrispondergli quanto a lui dovuto. Con raccomandata datata 28 marzo 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Val di Sangro a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Panfilo Carlucci ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la società A.S.D. Val di Sangro nulla ha controdedotto giudica il ricorso meritevole di accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso dell'allenatore Panfilo Carlucci e obbliga la società A.S.D. Val di Sangro a corrispondergli la comma di € 2.800,00 a saldo del premio di tesseramento, di €.65,00 per interessi equitativamente determinati e di €.2.448,00 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di € 5.313,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalita,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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