F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Francesco SBANO / ASD LUZZESE CALCIO 1965 (124/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Francesco SBANO / ASD LUZZESE CALCIO 1965 (124/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 14/03/2014, l'allenatore di Base UEFA "B" Francesco SBANO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da pane della A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, il pagamento della somma di € 3.100,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore Francesco Sbano nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 07/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Luzzese Calcio 1965, partecipante al campionato di V, Categoria del Comitato Regionale Calabria della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 6.000,00, di cui € 5.000,00 per premio di tesseramento ed € 1.000,00 a titolo di rimborso spese. L'importo pattuito doveva essere corrisposto in quattro rate mensili di € 1.500,00 cadauna, scadenti al giorno 30 dei mesi di ottobre e dicembre 2012, 28 febbraio e 30 aprile 2013. Il Comitato Regionale Calabria della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro Uffici in data 14/09/2012. La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 28/03/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di contro dedurre. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e anche in considerazione che la A.S.D. Luzzese Calcio 1965 nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Francesco Sbano e meritevole di accoglimento. All'allenatore Francesco Sbano spettano € 3.100,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013 oltre ad € 21,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.121,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965 di corrispondere all'allenatore Francesco Sbano la somma di € 3.100,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 21.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.121,00. L'importo complessivo di € 3.121.00 andrà maggiorato degli interessi al tasso legate maturati alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.
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