F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA:all Davide SAVOLDO/ A.C. CASTEISANGIORGIO (67/34) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA:all Davide SAVOLDO/ A.C. CASTEISANGIORGIO (67/34) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 20.11.13 l'allenatore Savoldo Davide, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F.,adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte A.C. CASTEISANGIORGIO, il pagamento della comma complessiva di € 5.600,00 quale corrispettivo del premio di tesseramento come pattuito in qualità di allenatore nell'accordo sottoscritto tra le parti per complessivi € 8.000,00 lordi il 1.02.13 per la stagione calcistica 2012/13 della Ctg. Giovanissimi Provinciali mentre nulla richiedeva a titolo di rimborso spese chilometriche seppur previsto nell'accordo stesso. L'istante produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre la convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva ed il competenze Comitato Regionale, interpellato sempre su istanza della Segreteria circa l'avvenuto deposito dell'accordo economico, non dava conferma in tal senso. La domanda và parzialmente accolta. Risulta in atti che il ricorrente, seppure il periodo di collaborazione tecnica con il sodalizio calcistico convenuto sarebbe decorso dal 1.07.12 al 30.06.13, avrebbe percepito in tre distinte rate da € 2.000,00 con scadenza 10.03.13; 1.600,00 con scadenza 10.04.13e nuovamente 2.000,00 l’ulteriore somma di € 5.600,00. Ulteriore a detta del Collegio in quanto e logicamente deducibile, prevedendo il citato accordo un premio di tesseramento per € 8.000,00 lordi, che 2.400,00 siano stati corrisposti all'allenatore già al tempo della stipula dell'accordo, avvenuta il 1.02.13. Se a questo si aggiunge poi che il massimale previsto dal regolamento federale d'attuazione per il tipo di Campionato di cui all'oggetto Bella controversia e di € 2.500,00, ne consegue che oltre ai precedenti € 2.400,00 come percepiti ne vadano riconosciuti in favore dell'allenatore ulteriori € 100,00, nel rispetto dell'appena ricordato limite retributivo. Il mancato rispetto dello stesso comporta il rinvio degli atti della vertenza alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. Nulla sul mancato deposito dell'accordo non essendo contemplato per la Categoria Giovanissimi. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella Controversia insorta tra l'allenatore Savoldo Davide e la A.C. Castelsangiorgio, obbliga quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma di € 100,00 oltre interessi nella misura dell' 1 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it