F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA :all. Massimo CHIUMELLO / ACD REAL AOSTA(128/34) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA :all. Massimo CHIUMELLO / ACD REAL AOSTA(128/34)
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 18.03.14 l'allenatore dilettanti Chiumello Massimo, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F.,adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.C.D. Real Aosta GLV, il pagamento della somma complessiva di € 1.000,00 quale premio di tesseramento da corrispondersi in due distinte rate da € 500,00 ciascuna, a scadenza semestrale, come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 19.10.12 per la Stagione calcistica 2012/13 del Campionato di II^ Cat. Girone F Prima Squadra. L'allenatore produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre il sodalizio convenuto, invitato a replicare dalla Segreteria del Collegio, controdeduceva con sintetica nota difensiva a firma del proprio Presidente in cui si dichiarava che l'accordo sottoscritto costituiva realmente soltanto una sorta di garanzia per l'allenatore, che ne avrebbe fatta esplicita richiesta in tal senso, al fine di poter svolgere conformemente alle norme regolamentari il proprio incarico, non avendo lo stesso preteso alcun compenso per la propria collaborazione e che dunque quanto indicato nell'accordo era da intendersi come fittizio, cosa di cui il ricorrente sarebbe stato ben consapevole. Dichiarava altresì che allo stato gli era impossibile esibire le ricevute dei pagamenti a proprio dire effettuati ma che comunque avrebbe potuto fornire la prova di ciò con le testimonianze di alcuni tesserati tra giocatori e dirigenti. Controdeduceva tempestivamente il ricorrente contestando in toto le avverse osservazioni attraverso la personale ricostruzione della vicenda, concludendo nuovamente per l'accoglimento della domanda ed insistendo in particolare sul fatto che con l'affidamento della Prima Squadra cessava il carattere ludico della collaborazione come precedentemente svolta con il sodalizio. La Segreteria del Collegio come da propria istanza riceveva puntuale conferma del deposito dell'accordo presso il Comitato di competenza. La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa all' importo di € 1.000,00 da corrispondere al ricorrente, da ritenersi imputabile alla mancata corresponsione del premio di tesseramento. La Società resistente si e semplicemente limitata a sostenere la gratuità della prestazione dell'allenatore, come tacitamente concordata, ma non ha fornito prova dell'allegata circostanza e di questo non può tener conto il Collegio. Del tutto lineare al proposito e da ritenersi l’iter sostanziale e procedurale della controversia in esame, caratterizzata dal totale fondamento delle pretese del ricorrente, pienamente provate. Nulla e dovuto pero per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.
PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'Allenatore Chiumello Massimo e la ACD Real Aosta GVL, fa obbligo a quest'ultima del pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrative della somma di €1.000,00 oltre interessi nella misura del 1,00 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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