F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Sebastiano CATANIA / ASD MODICA CALCIO (130/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Sebastiano CATANIA / ASD MODICA CALCIO (130/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 19/03/2014, l'allenatore di Base UEFA "B" Sebastiano CATANIA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. MODICA CALCIO, il pagamento di € 3.250,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, € 4.705,20 per spese viaggi, per un totale di € 7.955,20, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore Sebastiano Catania nel precisare che, con regolare scrittura privata del 02/08/2013, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Modica Calcio, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, si era "impegnata a corrispondergli un compenso annuo di E. 9.000,00, da corrispondersi in dieci rate mensili di € 900,00 cadauna, scadenti nell'ultimo giorno dal mese di Settembre 2013 a Giugno 2014, oltre al rimborso spese di viaggi come per legge. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essersi dimesso dall'incarico di tecnico della A.S.D. Modica,con comunicazione verbale/scritta del 12/12/2013 e nonostante gli inviti rivolti al rispetto degli accordi sottoscritti, la società nulla ha fatto per adempiere a ciò. Il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato l'avvenuto depositato presso i loro Uffici, in data 21/10/2013. La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 5/05/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, ha richiesto copia del ricorso dell'allenatore Catania Sebastiano, mai ricevuto; ha, altresì, fatto richiesta di poter avere ulteriori giorni a disposizione per fornire le proprie osservazioni. La convenuta, ad oggi, non ha fatto pervenire osservazioni in merito. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti e anche in considerazione che la S.S.D. Modica Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Sebastiano Catania e meritevole di parziale accoglimento. Il ricorrente, avendo maturato i ratei di settembre, ottobre, novembre e dodici giorni di dicembre 2013, data delle sue dimissioni, resta creditore di € 3.048,39 (€ 900,00x3= € 2.700,00+12 giorni di dicembre = ad € 348,39 = € 3.048,39) e non € 3.250,00 come richiesto in ricorso, mentre nulla spetta per le spese di viaggi in quanto non documentate ( elencazione del numero di allenamenti effettuati fino alle sue dimissioni ed il numero dei km. percorsi dal suo domicilio al campo di gioco della S.S.D. Modica Calcio).Alla cifra sopra indicata vanno aggiunti € 23,00 per interessi equitativamente calcolati, che portano ad € 3.071,39 il totale della somma dovuta dal ricorrente. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società S.S.D. Modica Calcio di corrispondere all'allenatore Sebastiano Catania, per l'attività svolta fino alla data delle sue dimissioni, 12/12/2013, la somma di € 3.048,39, a saldo di quanto maturato per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 23.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.071,39. Sull'importo di cui sopra dovranno essere calcolati gli interessi legali fino al soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.
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