F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Salvatore PERITI / HINTERREGGIO CALCIO srl (132/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Salvatore PERITI / HINTERREGGIO CALCIO srl (132/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 26 marzo 2013 l'allenatore di base signor Salvatore Periti, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società Hinterreggio Calcio Srl partecipante, nella stagione sportiva 2013/2014, al campionato di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti. Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 29 agosto 2013, la suindicata Società si era impegnata a riconoscergli un premio annuale di tesseramento di € 14.000,00 (quattordicimila/00) da erogarsi in dieci rate da € 1.400,00 (millequattrocento) mensili al primo di ogni mese ad iniziare dal I° settembre 2013. Con il reclamo in esame, il signor Periti, precisando di essersi dimesso dal proprio incarico in data 18 marzo 2014, chiede a questo Collegio di far obbligo alla società Hinterreggio Calcio Sri di Corrispondergli 1'importo di € 10.500,00 (diecimilacinquecertto/00) non avendo la società provveduto a versargli le rate da settembre 2013 a febbraio 2014. Richiede altresì il pagamento delle spese di viaggio per aver percorso "Km 21780 (n° 180 viaggi x 61 Km x 0,30) per un importo di € 6.534,00 (seimilacinquecentotrentaquattro/00), per una somma complessiva di €17.034,00 (diciassettemilatrentaquattro/00). Sul predetto importo vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 21 maggio 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26 maggio successivo, ha segnalato che presso il Dipartimento non era depositato alcun accordo economico riguardante le parti in argomento. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 5 maggio 2014, ricevute dalla società Hinterreggio Calcio Srl il 19 maggio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato: che l'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva2013/2014 e nettamente superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato di Serie D che, nella stagione sportiva 2013/2014 era pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00); che la società Hinterreggio Calcio Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre; che il calcolo delle spese di viaggio e superiore a quanto ragionevolmente immaginabile per le volte che il percorso possa essere stato percorso e che di conseguenza i chilometri debbono essere notevolmente inferiori a quelli indicati nel ricorso stesso; ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e PQM il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza (euro diecimila/00), dichiara l'obbligo della società Hinterreggio Calcio Srl di corrispondere all'allenatore signor Salvatore Periti la somma di € 12.309,60 così determinata: quanto ad € 6.500,00 per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014, quanto ad € 5.709,60 per il rimborso delle spese di indennità chilometrica(sei allenamenti a settimana per km 122 A/R=km 732 a settimana,che moltiplicato per 4= km 2.928 al mese. I sopracitati km moltiplicati per 1/5 del costo della benzina,cioè € 0,30,danno € 878,40 al mese,per cui per il periodo di attività svolta,sei mesi e quindici giorni,determinano in € 5.709,00 le spese di viaggio)ed infine quanto ad € 100,00 per gli interessi legali equitativamente calcolati. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme e l'allenatore signor Salvatore Periti per non aver provveduto a depositare I'accordo economico presso il Dipartimento Interregionale della LND.Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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