F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Danilo DANIELE / USD MONTEPAONE CALCIO ( 133/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Danilo DANIELE / USD MONTEPAONE CALCIO ( 133/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 26 marzo 2014 l'allenatore signor Danilo Daniele, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della U.S.D. Montepaone Calcio partecipante al campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24 gennaio 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un premio annuale di tesseramento, di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) da erogarsi per l'attività che lo stesso avrebbe dovuto svolgere nei seguenti termini € 1.500,00 (millecinquecento/00) il 28 febbraio 2013; € 1.000,00 (mille/00) il 30 aprile 2013 ed € 2.000,00 (duemila/00) il 30 giugno 2013. Con il reclamo in esame, il signor Danilo Daniele, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Montepaone Calcio di corrispondergli l'importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) "pari a parte della prima rata (differenza di f 500) e le intere somme per le successive scadenze (2^ rata del 30.4.2013 e 3^ rata del 30.6.2013).Il tecnico richiede altresì, su detta somma, gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 5 maggio 2014, ha invitato la U.S.D. Montepaone Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata diretta alla società risulta consegnata al destinatario il 12 giugno 2014. Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale del 21 maggio 2014,con raccomandata del 4 giugno successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 20 gennaio 2013. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la U.S.D. Montepaone Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Montepaone Calcio di corrispondere all'allenatore signor Danilo Daniele la complessiva somma di € 3.530,00 (tremilacinquecentotrenta/00) così determinata: quanto ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per quanto ancora dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 30,00 (trenta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per t'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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