F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA :all. Salvatore AIELLO / ASD MISTERBIANCO (134/34) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA :all. Salvatore AIELLO / ASD MISTERBIANCO
(134/34)
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 31.03.14 l’ Allenatore dilettanti Aiello Salvatore,regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. , adiva questo Collegio perchè gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Misterbianco, il pagamento della somma residua complessiva di € 2.000,00 oltre interessi come per legge e rivalutazione, quale saldo residuo della maggior somma di € 2.500,00 come pattuito in cinque distinte rate bimensili da € 500,00 ciascuna nell'accordo sottoscritto tra le parti il 20,09,12 per la stagione calcistica 2012/13 del Campionato Allievi Regionali.L'allenatore, ammesso nel ricorso di aver ricevuto iniziali € 500,00, produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre l’Associazione Sportiva convenuta, invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio, controdeduceva con sintetica nota difensiva a firma del proprio Presidente in cui si dichiarava la disponibilità a versare soltanto ulteriori € 500,00 per la rata scaduta il 30.12.12 e nulla più in quanto il ricorrente avrebbe improvvisamente ed immotivatamente abbandonato la compagine nel pieno del Campionato. Controdeduceva l'allenatore con nota del 19.07.2014, respingendo in toto quanto asserito dall'Associazione Sportiva convenuta sostenendo altresì che se rispondente al vero la stessa lo avrebbe dovuto segnalare al competente Settore Tecnico. La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al residuo importo di € 2.000,00 da corrispondere al ricorrente, da ritenersi imputabile alla mancata corresponsione del premio di tesseramento. La Società resistente si e semplicemente limitata a sostenere, senza pero fornire alcun elemento al riguardo, che l'allenatore avrebbe abbandonato la squadra nel Febbraio 2013 e che quindi nulla andava ulteriormente versato oltre la rata in scadenza a Dicembre 2012, peraltro mai corrisposta a dispetto delle manifestate intenzioni. Nulla e dovuto pero per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge. PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Aiello Salvatore e la A.S.D. Misterbianco, obbliga quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 2.000,00 oltre interessi nella misura del 1,00 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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