F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA :all.. Sandro CIPPARRONE /ASD AUDACE ROSSANESE ( 80 BIS/34 ) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA :all.. Sandro CIPPARRONE /ASD AUDACE ROSSANESE
( 80 BIS/34 )
ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 16 giugno 2014 l'allenatore di base Uefa "B" Sandro Cipparrone, regolarmente iscritto nei ruoli del STF,assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD AUDACE ROSSANESE CALCIO, partecipante al Campionato d'Eccellenza Calabrese, Comitato Regionale Calabria della Lnd, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 10.000,00 per le 8 rate di € 1250 scadute in settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, 15 gennaio il 15 febbraio il 15 marzo e il 15 aprile 2014, oltre € 2.000,00 per Indennità chilometrica, gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica di essere stato esonerato il 16 settembre 2013, di essere stato richiamato dalla stessa il 26 novembre 2013, per poi essere di nuovo esonerato il 13 dicembre 2013, asserisce, inoltre, che la società, a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 23 agosto 2013, presso ii Comitato Regionale Calabria della Lnd, si era impegnata a corrispondere allo stesso la somma di € 10.000,00 per premio annuale di tesseramento in otto rate da €1.250,00, la stessa non ha effettuato il pagamento delle 8 rate di € 1.250, scadute. La Società invitata da questo Collegio con raccomandata a/r del 22-01-2014, ad eventuali controdeduzioni, con raccomandata air del giorno 2 luglio 2014, ha contro dedotto in ordine a quanto assunto dal Cipparrone: il sig. Ciapparrone avrebbe ricevuto dall'allora responsabile della società dott. Giuseppe Graziano degli acconti economici che al momento non sono in grado di esibire, nel lasso di tempo tra il primo esonero il richiamo e il definitivo esonero lo stesso teneva un comportamento non certo professionale nei confronti dell'Audace Rossanese, sempre scontroso e irriguardoso, invitava alcuni dirigenti ad essere esonerato perché aveva ricevuto una proposta più vantaggiosa da un'altra società che successivamente si e scoperto essere il Trebisacce. Tutto ciò si evince da un articolo della Gazzetta del Sud dell' 8 gennaio 2014, a firma del corrispondente di Trebisacce Rocco Gentile, dove si legge: Trebisacce, mister Cipparrone responsabile dell'area tecnica, che si allega in copia. Dopo l'uscita dell'articolo sul sopra citato giornale ci siamo rivolti agli Organi Federali competenti (senza specificare a chi), al Presidente degli A.I.A.C. di Calabria il quale assicurava indagine mirata per scoprire la veridicità dei fatti. Sempre a detta del Commissario Straordinario dell'Audace Rossanese, dott. Luberto Giuseppe, molti tesserati del Trebisacce avrebbero visto il Cipparrone allenare la squadra del Trebisacce in casa e in trasferta e sarebbero pronti a testimoniarlo qualora fossero convocati per questo motivo, pertanto, ritiene di non dover nulla a livello economico al sig. Cipparrone. In riferimento alle osservazioni sollevate dalla società, con raccomamdata air del data 22 luglio 2014 ii Cipparrone riferiva di non aver mai potuto tesserarsi con un'altra squadra nella stessa stagione sportiva senza incorrere in una sanzione disciplinare mentre circa il proprio comportamento rappresenta che il dott. Luberto in merito ai fatti a lui ascritti non si era ancora insediato come Commissario Straordinario. Lo stesso Cipparrone, inoltre, esibiva un articolo di giornale, di cui allega copia, sempre a firma Rocco Gentile, con titolo in grassetto" Trebisacce, Cipparrone costretto a rinunciare". Il Collegio Arbitrale, in ordine alla documentazione in atti ritiene il ricorso dell'allenatore Cipparrone meritevole di parziale accoglimento. Al ricorrente spettano solo le rate scadute a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014, pari ad 4.500,00 in quanto quelle relative ai mesi da settembre a dicembre 2013 sono state già riconosciute da questo Collegio così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6 della F.I.G.C. mentre le spese di viaggio non risultano opportunamente documentate. Circa la maggiorazione del premio di tesseramento previsto in accordo economico (€ 10.000,00 anziché € 9.000,00) questo Collegio Arbitrale ha già provveduto a trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli adempimenti di competenza.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza fa obbligo alla ASD AUDACE ROSSANO CALCIO di corrispondere al ricorrente Sandro Cipparrone la somma di € 4.500,00 a saldo delle sue spettanze nella stagione sportiva 2013/2014, oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 35,00, per un totale di € 4,535.00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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