F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: All. Roberto ASQUINI / ASD CAPRANICA ( 141/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA: All. Roberto ASQUINI / ASD CAPRANICA
( 141/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 12/04/2014, l'allenatore di Base UEFA "B" Roberto ASQUINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. CAPRANICA, il pagamento della somma di € 3.200,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante della svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore Roberto Asquini nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 05/09/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Capranica, partecipante al campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Lazio della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 3.200,00, da corrispondersi in otto rate mensili di € 400,00 cadauna, scadenti al giorno 5 di ogni mese, a partire da ottobre 2013 e fino a maggio 2014, oltre al rimborso spese di viaggi sostenuti. Il Comitato Regionale Lazio della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico depositato presso i loro Uffici a mezzo raccomandata del 28/09/2013. La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata dell'8/05/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, la stessa e stata restituita al mittente dalle Poste Italiane in quanto il destinatario e "sconosciuto". Analoga raccomandata a/r del 09/06/2014, e stata inviata alla A.S.D. Capranica senza che quest'ultima facesse pervenire alcuna osservazione in merito a quanto sostenuto dal ricorrente Asquini. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e anche in considerazione che la A.S.D. Capranica nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Roberto Asquini e meritevole di accoglimento. All'allenatore Roberto Asquini spettano € 3.200,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 22,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.222,00.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Capranica di corrispondere all'allenatore Roberto Asquini la somma di € 3.200,00, a saldo di quanta pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 22.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.222,00, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l' invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.
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