F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Angelo BONELLI / ADS VIRTUS PILASTRO (142/34) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA: all. Angelo BONELLI / ADS VIRTUS PILASTRO
(142/34)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
L'allenatore di Base UEFA B Angelo Bonelli in data 18 marzo 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento dalla società A.D.S. Virtus Pilastro di quanto pattuito sul contratto stipulato con la medesima in data 27 agosto 2012. In tale accordo la A.D.S. Virtus Pilastro nell'assumere il tecnico Angelo Bonelli quale allenatore della squadra Juniores partecipante al campionato regionale Lazio, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €.2.500,00 così ripartito:
€.400,00 al primo di ottobre 2012 €.300,00 al giorno I di ogni mese a partire da novembre 2012 fino a maggio 2013
Di tale importo il tecnico dichiara di aver percepito solamente €.1.500,00 e di rimanere pertanto creditore dalla società di €.1.000,00. Per tale motivo chiede al Collegio Arbitrale di voler far obbligo alla A.D.S. Virtus Pilastro di provvedere al saldo di quanto a lui dovuto oltre agli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Alla vertenza vengono allegati copia del contratto economico e copia della ricevuta della raccomandata del presente ricorso inviata alla controparte.
La società A.D.S. Virtus Pilastro regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale,con raccomandata del 7 maggio 2014, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Angelo Bonelli, nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Comitato Regionale Lazio su richiesta del 18 giugno 2014 inviata dal Collegio Arbitrale in merito all'avvenuto o meno deposito del contratto risponde che per le squadre minori non e stato depositato alcun contratto. Tale obbligo infatti e previsto solamente per gli allenatori delle prime squadre. Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti,considerando altresì che la società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.D.S. Virtus Pilastro a corrispondere all'allenatore Angelo Bonelli la somma di €.1.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.22,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €.1.022,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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