F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Nicola LALLOPIZZI / USD MONTENERO CALCIO ( 145/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Nicola LALLOPIZZI / USD MONTENERO CALCIO ( 145/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso dell' 11 aprile 2014 l'allenatore dilettante signor Nicola Lallopizzi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della U.S.D. Montenero Calcio partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Molise nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata dell'8 settembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) da erogarsi in dieci rate e più precisamente € 3.000,00 (tremila/00) il 1 ° settembre 2012, n. 8 rate da € 200,00 (duecento/00) il 1 ° dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012 ed a gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 ed infine € 400,00 (quattrocento/00) il I°giugno 2013. Con il reclamo in esame, il signor Nicola Lallopizzi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Montenero Calcio di corrispondergli l'intero importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) non avendo ricevuto nulla di quanto pattuito, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 7 maggio 2014, ricevute il 13 maggio successivo, ha invitato la U.S.D. Montenero Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale del Molise della LND, su richiesta del 18 giugno 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 12 settembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 12 settembre 2012.Il Collegio esaminata 1a documentazione pervenuta, considerate altresì che la U.S.D. Montenero Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Montenero Calcio di corrispondere all'allenatore signor Nicola Lallopizzi la complessiva somma di € 5.040,00 (cinquemilaquaranta/00) relativa quanto ad € 5.000,00 (cinquemila/00) a quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 40,00 (quaranta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it