F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Leo CRIACO / ASD BIANCO CALCIO ( 146/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Leo CRIACO / ASD BIANCO CALCIO ( 146/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 23 aprile 2014 il legale dell'allenatore dilettante signor Leo Criaco, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo patrocinato aveva prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della A.S.D. Bianco Calcio partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il legale del tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 10 settembre 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un premio annuale di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da erogarsi per l’attività che lo stesso avrebbe dovuto svolgere dal settembre 2013 al giugno 2014. Nel ricorso viene fatto presente che il tecnico in data 15 febbraio 2014 ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore. Con il reclamo in esame, il legale del signor signor Leo Criaco, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bianco Calcio di corrispondere, al suo assistito, l’importo di € 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00) non avendo lo stesso ricevuto nulla di quanto pattuito sino alla data delle dimissioni (cinque mesi e mezzo a fronte dei dieci previsti dall'accordo economico sottoscritto), viene richiesta poi un'indennità chilometrica di € 421,20 (quattrocentoventuno,20) della cui determinazione fornisce un analitico conteggio nei termini previsti dall'accordo economico. Sulla complessiva somma di € 4.271,20 (quattromiladuecentosettantuno/20) reclama gli interessi di mora e la svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 7 maggio 2014, ricevute il 13 maggio successivo, ha invitato la A.S.D. Bianco Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 18 giugno 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 19 giugno successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 26 settembre 2013.Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Bianco Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Bianco Calcio di corrispondere all'allenatore signor Leo Criaco la complessiva somma di € 4.306,20 (quattromilatrecentosei/20) cosi determinata: € 4.271,20 (quattromiladuecentosettantuno/20) relativi a quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 35,00 (trentacinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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