F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA all. Santo MAZZULLO / ASD ISERNIA FC ( 147/34) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA all. Santo MAZZULLO / ASD ISERNIA FC ( 147/34) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA Con ricorso del 30 aprile, l'allenatore dilettante Mazzullo Santo regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, adiva questo Collegio Arbitrale affinché gli fosse riconosciuto da parte della società ASD ISERNIA FC la somma di euro 7.500,00 mai percepita, oltre al rimborso spese e agli interessi di mora. Comunica di aver sottoscritto un accordo economico, regolarmente depositato presso il Comitato di competenza, dove la società sopraccitata si era impegnata al pagamento di euro 7.500,00, somma suddivisa in 8 rate uguali mensili di euro 937,50 a partire dal 5 novembre 2013 al 5 giugno 2014. In virtù di quanto sopra, l'allenatore si e assunto la responsabilità della conduzione tecnica della prima Squadra dell'ASD ISERNIA FC, compagine militante in Serie D per la stagione sportiva 2013/ 2014. In data 26 maggio, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società a fornire le proprie contro deduzioni senza nessun riscontro. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di parzialeaccoglimento ritenendo di non dovere riconoscere: 1) Le rate successive alla data del ricorso ( 5 maggio e 5 giugno 2014) recuperabili in un altro eventuale ricorso. 2) il rimborso spese in quanto non e pervenuta a sostegno alcuna documentazione. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Santo MAZZULLO e fa obbligo alla società ASD ISERNIA FC al pagamento di euro 5.625,00 compenso per le rate scadute oltre ad euro 56,00 quali interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 5.681,00. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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