F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Luca SANA / A.S.D. SOVERE CALCIO (149/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA: all. Luca SANA / A.S.D. SOVERE CALCIO
(149/34)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 7 maggio 2014 l'allenatore dilettante signor Luca Sana, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della A.S.D. Sovere Calcio partecipante al campionato di Eccellenza, Girone C del Comitato Lombardia nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 22 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) da erogarsi in nove rate da € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna e più precisamente dal mese di ottobre 2012 al giugno 2013.
Con il reclamo in esame, il signor Luca Sana, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sovere Calcio di corrispondergli l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) non avendo ricevuto le rate relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2013, sulla predetta somma richiede anche gli interessi di mora e la svalutazione monetaria. L'allenatore fa presente che con raccomandata a/r del 25 marzo 2014 inviata alla A.S.D. Sovere Calcio e da quest'ultima ricevuta il 31 marzo successivo, aveva sollecitato il pagamento di quanto dovutogli e nel contempo aveva precisato che "considerata la situazione economica generale del paese sono pure disposto ad una transazione purché ragionevole e rispettosa del mio lavoro fatto con coscienza e passione per ottenere i risultati migliori".
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 26 maggio 2014, ricevuta il 28 maggio successivo, ha invitato la A.S.D. Sovere Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.S.D. Sovere Calcio contro deduceva in data 4 giugno 2014 affermando che il mancato pagamento corrispondeva ad una multa che la società aveva inflitto all'allenatore perche lo stesso alla fine del mese di maggio aveva preso contatti con alcuni giocatori con loro tesserati per poterli portare nella stagione seguente (2013/14) nella società dove poi lui e stato tesserato come allenatore della prima squadra, il tutto suffragato da testimoni. Il ignor Luca Sana, con raccomandata dell' 11 giugno 2014 respingeva detta affermazione e faceva notare che un tale provvedimento gli sarebbe dovuto essere comunicato rispettando le procedure previste dalle norme in simili circostanze. Il Comitato Regionale della Lombardia della LND, su richiesta del 18 giugno 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 giugno successivo ha comunicato che presso di loro non esisteva alcun accordo economico depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Sovere Calcio se voleva irrogare una multa al suo allenatore avrebbe dovuto seguire la normativa espressamente prevista al riguardo notificando, quantomeno l'iniziativa all'interessato e che con le sue contro deduzioni ha esplicitamente ammesso I'esistenza di un accordo economico cos! come prospettato dall'allenatore e nei termini da quest'ultimo riportati ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
PQM
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sovere Calcio di corrispondere all'allenatore signor Luca Sana la complessiva comma di € 2.015,00 (duemilaquindici/00) relativa quanto ad € 2.000,00 (duemila/00) al residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva
2012/2013 ed € 15,00 (quindici/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legate, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Per non aver depositato l'allenatore il contratto, presso il competente Comitato Regionale della LND, al momento dell'incarico, come da normativa, il Collegio decide di rimettere gli atti della vertenza alla Procura Federale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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