F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Francesco ESPOSITO / POL.VIGGIANO (150/34) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA: all. Francesco ESPOSITO / POL.VIGGIANO
(150/34)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
L'allenatore di Base UEFA B Francesco Esposito in data 30 aprile 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società Pol.Viggiano. Nel suo scritto il tecnico espone che a seguito accordo stipulato in data 26 agosto 2013, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Basilicata, la società Pol.Viggiano nell'assumerlo in qualità di tecnico responsabile della squadra Juniores Regionale partecipante al campionato regione Basilicata, si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuo pari ad € 2.500,00 da pagarsi in 2 rate da €.1.250,00 cadauna alla scadenza del 31 dicembre 2013 e 10 giugno 2014 oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. ( Punto 2b dell'accordo economico) Premesso quanto sopra il tecnico dichiara di aver percepito come acconto del primo rateo scaduto il 31 dicembre 2013 solamente nr. 2 assegni (€.578,00 + €.300,00) per un importo totale di €.878,00 e pertanto lamenta il mancato pagamento della differenza di €.878,00 di detta scadenza pari ad €.1.250,00 oltre al rimborso spese viaggi calcolato dal mese di settembre 2013 all'aprile 2014 ( data della fine del campionato) ammontante ad €.4.732,08. Chiede pertanto al Collegio il riconoscimento da parte della Pol.Viaggiano della somma di € 5.610,08 oltre agli interessi maturati e maturandi nonché il risanamento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Comunica infine che in caso di mancato pagamento del secondo rateo scadente il 10 giugno 2014 provvederà a presentare nuovo ricorso al Collegio Arbitrale. Vengono allegati alla vertenza: copia del contratto,copia della richiesta di suo tesseramento, copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo e un dettagliato prospetto delle spese sostenute per i viaggi effettuati dal suo domicilio al campo da gioco della società Pol.Viaggiano con segnati numero allenamenti,gare e chilometri percorsi. Con raccomandata del 26 maggio 2014 il Segretario del Collegio invita la Pol.Viggiano a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Francesco Esposito ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazioni. Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Ritiene infatti che ]a cifra richiesta dal tecnico a saldo della prima rata riportata sul contratto, scaduta il 31 dicembre 2013, e della quale come da sua ammissione aveva già percepito due acconti per un totale di €.878,00 deve essere calcolata in €.372,00 che sommati al rimborso delle spese ammontano ad €.5.104,08 e non al richiesti €.5.610,08.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Francesco Esposito e obbliga la società A.S.D. Pol.Viggiano al pagamento a suo favore della somma di €.372,00 a saldo del primo rateo pattuito nel contratto,di €.80,46 per interessi equitativamente determinati e di €.4.732,08 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di € 5.184,54 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Come da costante orientamento di questo Collegio nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno.La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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