F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Damiano TRIPODI / A S.D. REAL SAN MARCO (94/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA: all. Damiano TRIPODI / A S.D. REAL SAN MARCO
(94/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 30/01/2014, l'allenatore di Base Uefa "B" Damiz o TRIPODI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. REAL SAN MARCO, il pagamento della somma di €. 4.375,00, a saldo del
premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, nonché di € 1.478,40 per rimborsi spese viaggi, debitamente documentati, per un totale di € 5.853,40, oltre agli interessi di mora ed al
risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente ha inviato la copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Real San Marco, in data 15/09/2012, da cui si evince che per 1'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, stagione sportiva 2012/2013, doveva percepire un compenso annuo di €. 5.000,00, da pagarsi in quattro rate di € 1.250,00 cadauna, tutte aventi scadenze all'ultimo giorno dei mesi di ottobre e dicembre 2012, febbraio e aprile 2013, oltre al rimborso delle spese viaggi cosi come stabilito per legge. Il ricorrente ha comunicato, altresì, di aver percepito solo € 625,00 della somma pattuita in accordo economico. Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale dell' 11 /03/2014, il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. ha comunicato che l'accordo economico in questione, debitamente sottoscritto, e stato depositato in data 21/09/2012. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20/02/2014, ha invitato la A.S.D. Real San Marco a fornire le controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La convenuta non ha fatto pervenire le controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 4.375,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 1.478,40 per spese di viaggi sostenuti e documentati, nonché € 58,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.911,40.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Real San Marco di corrispondere all'allenatore Tripodi Damiano la somma di € 4.375,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, € 1.478,40 per spese di viaggi come documentate, oltre ad € 58,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.911,40, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal C.G.S.
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