F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Francesco DE ROSE / ASD TORRE ALTILIA (151/34) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Francesco DE ROSE / ASD TORRE ALTILIA (151/34) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L'allenatore dilettante Francesco De Rose in data 13 maggio 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società A.S.D. Torre Altilia. Nei suo scritto il tecnico espone che con accordo stipulato in data 12 dicembre 2013, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Calabria, la società A.S.D. Torre Altilia nell'assumerlo in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato di seconda categoria regione Calabria, si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuo pari ad €. 3.500,00 da pagarsi in 2 rate rispettivamente di €.1.500,00 e di €.2.000,00 con scadenze al 31 gennaio e 30 aprile 2014. Veniva inoltre pattuito un rimborso delle spese di viaggio limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi. ( Punta 2b dell'accordo economico) Premesso quanto sopra il De Rose lamenta il mancato pagamenti di €.3.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di €900,00 per le spese di viaggio da lui sostenute quantificate in nr.100 viaggi per un totale di 3.000 chilometri (da moltiplicare per 0,30). In allegato presenta una cartina stradale del percorso dalla sua abitazione al campo da gioco della società con segnata la distanza in chilometri. Al ricorso vengono inoltre allegati: copia del contratto,copia di una lettera inviata dal tecnico alla società con sollecito di pagamento di quanto a lui dovuto e copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo. Con raccomandata del 3 giugno 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Torre Altilia a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico De Rose ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazioni. Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Francesco De Rose e obbliga la società A.S.D. Torre Altilia al pagamento a suo favore della somma di €.2.500,00 a saldo del premio di tesseramento,di €.45,00 per interessi equitativamente determinati e di €.900,00 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di €.3.445,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Il Collegio decide inoltre di segnalare alla Procura Federale l'allenatore Francesco De Rose e la società A.S.D. Torre Altilia per aver concordato un premio di tesseramento superiore ai massimali stabiliti. Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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