F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA:all. Filippo TRAPASSO / ASD COTRONEI 1994 ( 155/34) ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA:all. Filippo TRAPASSO / ASD COTRONEI 1994
( 155/34)
ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO
L'allenatore dilettante Filippo Trapasso (assistito dall'avv. Eugenio Arceri) adiva il Collegio Arbitrale LND, rivendicando la somma di euro 3600,00 oltre ad oneri accessori (e spese per assistenza legale). Egli pone a base delle propria pretesa la scrittura privata intervenuta in data
31.12.2013 tra l'allenatore in parola e la società ASD Cotronei 1994, con la quale egli veniva assunto per la guida tecnica della squadra partecipante al Campionato di promozione. Ciò con decorrenza dal 31.12.2013 e sino all'aprile-maggio 2014. 11 corrispettivo previsto era di euro 4600,00 (come premio di tesseramento) spalmato in cinque rate. La prima di esse (di euro 600)
avrebbe dovuto essere corrisposta il 31.12.2013. Le altre quattro (di euro 1000,00 ciascuna)
dovevano essere erogate il 31.01.2014, il 28.02.2014, il 31.03.2014, ed il 30.04.2014. Il tecnico
sostiene di aver ricevuto solo un assegno di euro 1000,00, datato 20.01.2014 (ed il cui documento di accredito alla BNL di Catanzaro egli sostiene di aver allegato al ricorso, anche se non viene reperito nel carteggio di chi scrive). Chiede, pertanto, che la società venga obbligati a riconoscergli euro 3600,00 oltre ad accessori e spese per assistenza legale (la cui valutazione e rimessa al Collegio). La scrittura privata risulta depositata in data 3.01.2014.
La mancata produzione dell'assegno non appare rilevante, poiché rappresenta la prova di un pagamento ricevuto che il ricevente riconosce sua sponte verificatosi. Per il resto, la società, regolarmente raggiunta dalla comunicazione del ricorso con raccomandata AR, nulla controdeduce. Ciò premesso, deve accogliersi parzialmente il ricorso. Infatti, in assenza di replica da parte dell' ASD Cotronei 1994, deve ritenersi fondata la pretesa del tecnico, che rivendica 1'importo di euro 3600,00 non corrispostogli secondo quanto previsto dalla scrittura. A ciò vanno aggiunti euro 50,00 per oneri accessori equitativamente calcolati. Non possono essere riconosciute le spese per assistenza legale, perche non contemplate dalla disciplina di settore che, oltre tutto, non richiede la partecipazione necessaria dell'avvocato per 1'inoltro e la perorazione delle proprie pretese al cospetto del Collegio Arbitrale LND.
PQM
si obbliga 1'ASD Cotronei 1994 a corrispondere all'allenatore Filippo Trapasso l'importo di euro 3650,00 (euro 3600,00 di sorta capitale oltre ad euro 50,00 per oneri accessori equitativamente calcolati). La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto di termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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