F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Lorenzo ALACQUA / ACD CITTA’ DI VITTORIA (112/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Lorenzo ALACQUA / ACD CITTA' DI VITTORIA (112/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 21/02/2014, l'allenatore professionista di 2^ categoria Lorenzo Alacqua, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della A.C.D. CITTA' DI VITTORIA, il pagamento della somma di € 9.500,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore Lorenzo ALACQUA nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 01/08/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.C.D. Città di Vittoria, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €.18.000,00, da corrispondersi in un'unica soluzione oppure in sei rate mensili di € 3.000,00 cadauna, scadenti al giorno 30 dei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre 2013, al giorno 20 Febbraio 2014, e al giorno 30 dei mesi di marzo e maggio 2014. 11 ricorrente ha, altresì, dichiarato di essere stato esonerato con comunicazione verbale/scritta datata 20/12/2013 e nonostante gli inviti al rispetto dell'accordo sopra citato la società non ha provveduto al pagamento di € 500,00 pari alla prima rata scaduta il 30/08/2013, di € 3.000,00 della rata scaduta il 30/10/2013, di € 3.000,00 della rata scaduta il 30/12/2013 e di € 3.000,00 della rata scaduta il 20/02/2014, per un totale di € 9.500,00. Il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro Uffici in data 16/12/2013 e copia di richiesta emissione tessera di tecnico del 01/08/2013. La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 24/03/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, ha richiesto copia del ricorso dell'allenatore Alacqua Lorenzo che non e stato ancora ricevuto. In riscontro alla richiesta della società convenuta il Segretario di questo Collegio ha trasmesso, con nota del 7/04/2014, la documentazione richiesta e relativa al ricorrente. La convenuta, in data 03/07/2014, ha fatto pervenite le sue osservazioni asserendo che il Direttivo della società si e insediato a campionato in corso (dicembre 2013) e che non Si e a conoscenza della sottoscrizione dell'accordo economico preesistente, in quanta nessun accenno sulla questione in discussione e stato fatto dalla dirigenza uscente . La convenuta ha, altresì, fatto notare a questo Collegio che: 1-l’accordo di un allenatore professionista non può essere fatto su un modello non previsto dalle norme federali; 2-da parte di chi, dove e in che data e stato depositato questo accordo. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 15/09/2014, ha inviato alla A.C.D. Città di Vittoria, la documentazione trasmessa dal Comitato Regionale Sicilia della Lnd, La convenuta, con raccomandata del 20/09/2014, in riscontro alla documentazione acquisita, ha evidenziato che l’accordo economico e stato ricevuto al Comitato Regionale Sicilia della Lnd con " abbondantissimo ritardo" rispetto al termine di 15/20 giorni che impone al tecnico 1'obbligo di deposito dell'accordo economico, accordo sottoscritto su modello non previsto dall'accordo tra A.I.A.C. e L.N.D. per gli allenatori professionisti e perciò nullo e sbagliando anche l'importo" in cifre € 18,00 e in lettere (diciottomila)". La convenuta evidenzia, altresì, che nella prima quindicina di dicembre 2013 si e verificato un passaggio societario tra il gruppo uscente e quello subentrante, come si evince dal verbale n. 33 di assemblea dei soci della società, di cui viene allegata copia, e che nella circostanza "in maniera omertosa e capziosa" il gruppo uscente non ha fatto cenno dell'esistenza dell' accordo economico e cI6 con l'intendo di far pagare ai nuovi dirigenti non evidenziati in sede di passaggio societario e, pertanto, ha chiesto di invalidare la " scrittura e la richiesta dell'Alacqua". Il Collegio Arbitrale, esaminata tutta la documentazione contenuta in fascicolo ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Lorenzo Alacqua e meritevole di accoglimento. L'accordo economico sottoscritto tra L'allenatore Alacqua Lorenza e la A.C.D. Citta di Vittoria e a tutti gli effetti valido perche in esso sono contenuti in modo chiaro ed inequivocabile tutti gli elementi necessari espressi dalle volontà delle parti. Circa la scritta della cifra in numero "18,00" indicante l'importo del premio annuale massimo lordo e ininfluente in quanto in lettere e stato riportato il giusto importo " diciottomila", cifra che e la stessa sommando gli importi elencati in ratei (3.000,00 per 6"; inoltre e del tutto ininfluente in mancato utilizzo del fac-simile approntato dall'A.I.A.C. e Lega Nazionale Dilettanti. Per il tardivo deposito del contratto da parte del ricorrente Alacqua Lorenzo questo Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. Al ricorrente spettano € 9.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 142,50 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.642,00. Sul sopracitato importo vanno operate le ritenute fiscali di legge. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.C.D. Città di Vittoria di corrispondere all'allenatore Lorenzo Alacqua, la somma di € 9.500,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 142.50 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.642,00 a cui vanno operate le ritenute fiscali previste per legge. Alla cifra di cui sopra vanno aggiunti gli interessi al tasso legate fino all'affettivo soddisfo. Decide, altresì, di segnalare alla Procura Federale l'allenatore Alacqua Lorenzo per ritardato deposito, presso il Comitato di appartenenza, dell'accordo economico sottoscritto in data 01/08/2013, con la A.C.D. Città di Vittoria nella stagione sportiva 2013/2014. Nulla e dovuto per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.
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