F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Pasquale RANDO / SSD CITTA’ DI MESSINA (114/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA: all. Pasquale RANDO / SSD CITTA' DI MESSINA
(114/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 25/02/2014, l'allenatore di Base UEFA "B" Pasquale RANDO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della S.S.D. CITTA' DI MESSINA, il pagamento della somma di € 1.900,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed at risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore Pasquale Rando nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 16/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la S.S.D. Città di Messina, partecipante al Campionato Nazionale del Dipartimento Interregionale della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 10.000,00, da corrispondersi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauna, scadenti il giorno 5 a partire dal mere di Settembre 2012 e fino a Maggio 2013, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di aver sollecitato più volte la Società a saldare il suo credito
senza ricevere alcun riscontro. Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro Uffici in data 27/08/2012. La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 21/03/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, ha fornito le seguenti deduzioni: il sig. Rando Pasquale e stato completamente soddisfatto in merito al premio di tesseramento sottoscritto il 16/08/2012 avendo ricevuto: Il 18/12/2012 € 2.100,00 in contanti; il 7/02/2013 € 2.100,00 con Assegno 1022; il 12/03/2013 € 2.000,00 con assegno 295; 1'1/04/2013 € 2.000,00 assegno 4144; 5- il 07/06/2013 € 2.000,00 assegno 5567. Vengono allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Alle osservazioni inviate dalla convenuta il ricorrente ha contro dedotto dichiarando di non aver mai ricevuto contanti, tantomeno la somma di € 2.100,00, in contanti, e che la somma delle cifre elencate dalla società superano di € 200,00 la cifra pattuita in accordo economico, cosa alquanto strana. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Pasquale Rando e da rigettare in quanto, mentre la società ha dato dimostrazione di aver ottemperato agli impegni presi in accordo economico sottoscritto con il ricorrente, di contro 1'allenatore nell'affermare di non aver preso soldi in contanti non ha contestato la firma, per quietanza, sulla dichiarazione del 18/12/2012 nella quale e riportato la seguente dicitura: "ricevo dalla società SSD Messina Sri in data 18/12/2012 l'importo di euro 2.100,00 (duemilacento) quale acconto sui rimborsi spese relativi alla stagione sportiva 2012/2013". In merito alla somma di € 200,00 pagati dalla società, oltre la cifra pattuita, così come dichiarato dal ricorrente nelle controdeduzioni inviate con raccomandata del 16/04/2014, questo Collegio presuppone che gli stessi rientrano in somme previste al di fuori del contratto economico e per i quali si rende necessario accertare la verità. Pertanto, si rende necessario che la Procura Federale accerti 1'esistenza di quanto sopra indicato.
PQM
Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso proposto dall'allenatore Rando Pasquale. Decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale perche accerti l'esistenza di accordi diversi da quelli previsti nell'accordo economico sottoscritto dal ricorrente Rando Pasquale e il legate rappresentante della S.S.D. Città di Messina, in data 16/08/2012, e relativo alla stagione sportiva 2012/13. La presente delibera e inappellabile.
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