F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Alessandro GIANGIROLAMI / ASD CIVITAVECCHIA 1920 (116/34) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Alessandro GIANGIROLAMI / ASD CIVITAVECCHIA 1920 (116/34) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA L'allenatore di Base UEFA B Alessandro Giangirolami , in data 19 febbraio 2014, presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contra ]a società A.S.D. Civitavecchia 1920, affinché gli venga riconosciuta la somma di €.11.750,00 a saldo di sette delle rate stabilite nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 8 settembre 2012 e di €.466,00 a conguaglio del pagamento delle prime due rate da lui percepite. Richiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Dichiara di essere stato esonerato una prima volta il 18 novembre 2012 di essere stato richiamato a riprendere le sue funzioni di allenatore il 3 febbraio 2013 per poi essere definitivamente sospeso in data 6 aprile 2013. A sostegno della sua richiesta allega al ricorso copia del contratto economico con il quale la società A.S.D. Civitavecchia 1920 nell'assumere il tecnico Alessandro Giangirolami per la stagione 2012/2013 in qualità di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al campionato di Serie D, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di €.14.500,00 ripartito in 9 rate da €.1.612,00 cadauna con scadenze al giorno 8 di ogni mese a partire dall'ottobre 2012 al giugno 2013. Alla vertenza vengono allegate copia della lettera di suo esonero e della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente reclamo alla controparte. Con raccomandata datata 24 marzo 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Civitavecchia 1920 a presentare le proprie controdeduzioni al reclamo del tecnico Alessandro Giangirolami ed al ricorrente di inviare successivamente eventuali proprie osservazioni. In data 3 aprile 2014 al ricevimento dell'invito del Collegio Arbitrale il Dott. Stefano Biondi, in qualità di presidente e legale rappresentante della Civitavecchia 1920, provvede ad inviare le proprie osservazioni. Premettendo che la società dalla stagione 2013/2014 milita nel campionato regionale di Eccellenza laziale ne riporta con ampia descrizione tutte le vicissitudini e le difficoltà gestionali degli Organi societari negli anni precedenti quando la A.S.D. Civitavecchia 1920 militava nel campionato di serie D. Tali fatti hanno portato ]a dirigenza subentrata nel 2012 all'adozione di drastiche misure volte ad un corretto riassetto della società comportando anche l'allontanamento dell'allora tecnico della prima squadra signor Ferretti Stefano e del suo secondo signor Alessandro Giangirolami. Aggiunge come soltanto recentemente nel luglio del 2013 il nuovo assetto societario subentrato alla vecchia gestione si sia assunto l'oneroso incarico di effettuare a monte una corretta e precisa ricostruzione della situazione attraverso una specifica ricerca di ogni posizione rimasta insoddisfatta. In merito all'odierno ricorso del signor Giangirolami, dopo una precisa ricostruzione dei fatti, si e appurato come il reclamante durante la stagione calcistica 2012/2013 dopo il suo esonero del novembre 2012 sia stato richiamato in data 3 gennaio 2013 a riprendere a svolgere le sue funzioni di vice-allenatore a fianco del tecnico professionista della prima squadra signor Ferretti anche lui invitato a riprendere il suo incarico. In seguito all'esonero di quest'ultimo avvenuto il 7 aprile 2013 al signor Giangirolami era stato chiesto di subentrare al suo posto alla guida della prima squadra il quale tuttavia rifiutava perentoriamente tale incarico e da tale data non si presentava più in seno al sodalizio creando di fatto notevoli difficoltà per la gestione della squadra nelle restanti gare di campionato. Paiono pertanto immotivate e illegittime le richieste dello stesso di emolumenti a lui dovuti fino al mese di Giugno. Inoltre le sue pretese di mancate spettanze dei ratei pattuiti nel contratto riferiti ai mesi dell'anno 2012 (rata di dicembre e conguaglio per rate precedenti) vengono smentite dall'allegato documento, sottoscritto dal medesimo, dove egli dichiara " di non aver nulla a pretendere dalla società A.S.D. Civitavecchia 1920 per la stagione 2012/2013 fino alla mensilità di Dicembre 2012." Da tutte queste inesattezze ed imprecisioni appare chiara la poca credibilità della sua richiesta considerando anche il fatto che dopo il suo rifiuto del mese di aprile a rientrare in società il tecnico non ha più svolto alcuna mansione per la A.S.D. Civitavecchia 1920. A dimostrazione di quest'ultima mancanza vengono citati quali testimoni i nominativi di alcuni tesserati membri della staff tecnico nella stagione 2012/2013. A conclusione della scrittura viene fatta richiesta al Collegio Arbitrale di rigettare la domanda introduttiva del giudizio ed in via istruttoria di ammettere 1'audizione personale al dibattimento con l'assistenza di legale di fiducia. Alle controdeduzioni vengono allegati: Reclamo del tecnico. Comunicazione del Collegio Arbitrale del 24 marzo 2014. Dichiarazione del signor Giangirolami di non aver nulla a pretendere. Lettera di sospensione del tecnico Stefano Ferretti datata 6 aprile 2013. Ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente reclamo alla controparte. In replica alle controdeduzioni della società il tecnico Alessandro Giangirolami in data 17 aprile 2014, fa pervenire al Collegio Arbitrale le sue osservazioni. Pur confermando quanto esposto dalla società sulla tempistica dei fatti riguardanti esoneri e successivi richiami a riprendere incarichi precedentemente assunti, contesta la vicenda venutasi a creare dopo l'esonero del tecnico Ferretti nell'aprile 2013 in quanto non rispondente a verità.Infatti in tale periodo, dopo una visita effettuata il giorno 5 aprile 2013 presso lo studio medico della Dott.sa Katia Scaricamazza, alto scrivente era stata diagnosticata una gastropatia con necessità di sospensione immediate di ogni attività ed un successivo periodo di riposo domiciliare e cure di almeno tre giorni salvo complicazioni. A conferma di quanto esposto viene allegato un certificato medico rilasciato dal medico chirurgo Dott.sa Scaricamazza in data 5 aprile 2013. Per tale motivo,continua il tecnico, anche gli fosse pervenuta la richiesta di assumere la guida della prima squadra non avrebbe potuto farlo per gli impedimenti dettati dalle condizioni di salute. Riconosce tuttavia l'autenticità della dichiarazione sottoscritta il, 1-6 gennaio 2013, e presentata dalla società nelle controdeduzioni, nella quale dichiara di non aver più nulla da pretendere dalla A.S.D. Civitavecchia 1920 alla data del dicembre 2012. Giustifica tale disattenzione con il fatto di non aver ricevuto dalla società copia di del documento e di non aver ricordato a distanza di tempo alcuni particolari comportamenti da lui assunti. Tuttavia sostiene che tale dimenticanza non preclude la validità del ricorso presentato ne l'avanzata richiesta delle rate a suo credito non saldate delle mensilità di gennaio,febbraio,marzo,aprile,maggio e giugno 2013 per un totale di €.9.672,00 oltre gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Chiede infine di essere ascoltato ove ritenuto opportune dal Collegio Arbitrale. Il Segretario del Collegio con raccomandata del 5 maggio 2014 comunica che la nota inviata dal tecnico il 17 aprile 2014 non risulta essere stata notificata alla società A.S.D. Civitavecchia 1920 e lo invita pertanto a provvedere rimettendo al Collegio ricevuta di conferma. Il 17 maggio 20141'allenatore Giangirolami ottempera a tale richiesta. Il Dipartimento Interregionale della LND in risposta alla richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale datata 21 maggio 2014 sull'avvenuto e meno deposito del contratto stipulato fra l'allenatore Alessandro Giangirolami e la società A.S.D. Civitavecchia 1920 risponde che tale accordo non e stato depositato. Il Collegio Arbitrale presa vision degli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. La società infatti nelle sue controdeduzioni riconosce la validità dell'accordo economico stipulato con l'allenatore Alessandro Giangirolami tanto da dichiararne 1'avvenuto parziale saldo delle rate ottobre-dicembre 2012, cosa anche ammessa dallo stesso ricorrente nelle proprie osservazioni del 17 aprile 2014. Per quanto riguarda invece la contestazione sul pagamento dei rimanenti ratei con scadenza a giugno 2013 la A.S.D. Civitavecchia 1920 si appella al fatto che 1'allenatore richiamato in data 7 di aprile 2014 per assumere la conduzione della prima squadra si era perentoriamente rifiutato per poi non ripresentarsi più in sede sociale. In merito a tale vicenda oltre al fatto che la mancata presenza del tecnico in società nel periodo del suo secondo richiamo e ampiamente giustificata dalla sua indisponibilità per motivi di salute comprovati da certificato medico, il Collegio rileva la legittimità di un eventuale suo rifiuto ad assumere la carica di allenatore della prima squadra in quanto nell'accordo tra società ed allenatori dilettanti al punto 4 si cita che il trasferimento di mansioni nella stessa società rispetto a quelle concordate o per lo svolgimento di altri compiti potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'allenatore. Essendo il tecnico Alessandro Giangirolami tesserato con qualifica di allenatore in seconda era suo diritto non accettare altro incarico. Per quanto riguarda il mancato deposito del contratto si rileva che tale obbligo e richiesto solamente per gli allenatori delle prime squadre. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Civitavecchia 1920 al pagamento a favore dell'allenatore Alessandro Giangirolami della somma di € 5.164,00 a saldo del contralto e di € 242,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 5.406,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla e dovuto in assenza di prova dello stesso. Il Collegio rileva che la cifra concordata nell'accordo e superiore ai massimali stabiliti e pertanto rinvia gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. La presente delibera e definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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