F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. ANGELELLI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO VERCELLI/TERNANA DEL 20.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 22.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. ANGELELLI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO VERCELLI/TERNANA DEL 20.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 22.12.2014) Il signor Angelelli Angelo, dirigente addetto agli ufficiali di gara, tesserato per la società Ternana Calcio S.p.A., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato, sul Com. Uff. n. 60 del 22.12.2014, con la quale, a seguito della gara Pro Vercelli/ Ternana del 20 dicembre 2014, è stata inflitta allo stesso la seguente sanzione: - ammonizione con diffida ed ammenda di € 2.000,00 "per avere al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio ed insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". In particolare, il reclamante sostiene l'eccessiva afflittività delle sanzioni inflitte, anche in relazione ad altri casi similari in materia, sostenendo in particolare che l'ammenda sia sproporzionata nell'ammontare. All'uopo il reclamante precisa di aver pronunciato un'unica parola irriguardosa nei confronti del pubblico locale della Pro Vercelli, come riportato nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale, e riporta altri precedenti casi aventi per oggetto la pronuncia di tale parola, ma alla volta degli Ufficiali di gara e comunque sanzionati con una pena meno afflittiva di quella comminata al ricorrente. Il reclamante ha, pertanto, chiesto, in accoglimento del reclamo in tesi, l'annullamento dell'ammenda, in ipotesi subordinata all'annullamento dell'ammenda la commutazione della stessa e dell'ammonizione con diffida in inibizione o giornate effettive di squalifica o, quale ulteriore ipotesi, la riduzione dell'ammenda in misura equa di giustizia. La Corte, esaminati gli atti, e valutata la portata dei fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale, ritiene che, in parziale accoglimento del reclamo proposto, possa commutarsi la sanzione inflitta nell’inibizione sino a tutto il 31.1.2015. La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Angelelli Angelo, commuta la sanzione inflitta nell’inibizione a tutto il 31.1.2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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