F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA; – AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO SSD A.R.L./COMUNALE FONTANAFREDDA DEL 5.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 12.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO SSD A.R.L./COMUNALE FONTANAFREDDA DEL 5.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 12.11.2014) La gara del Campionato Nazionale Juniores Sacilese Calcio/Comunale Fontanafredda, in calendario il 5.11.2014, non veniva disputata perchè, come riferito dall'arbitro nel suo referto, entrambi le squadre, con dichiarazione scritta, avevano deciso di rinviarne l'effettuazione allo scopo di non danneggiare, stante la cattiva situazione metereologica, il terreno di gioco sul quale, a distanza di sei giorni, si sarebbe dovuto svolgere un incontro internazionale Under 16 fra l'Italia e la Norvegia. Lo stesso arbitro, in un successivo supplemento, precisava che, a suo avviso, le condizioni del campo erano ottime e non ostative alla disputa della gara. Per quanto su descritto il Giudice Sportivo competente infliggeva a ciascuna delle due società rinunciatarie la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto e l'ammenda di e 1.000,00 (Com. Uff. n. 26 del 12.11.2014). Contro tale pronuncia ha interposto gravame a questa Corte l'A.S.D. Comunale Fontanafredda sostenendo di essere stata indotta ,subendo una sorta di condizionamento da parte dell'avversaria la quale aveva interesse a preservare l'agibilità ottimale del campo in quanto la partita Under 16 era stata organizzata da un'agenzia locale, a condividere la decisione consegnata all'arbitro e chiede pertanto un riesame benevolo della vicenda con l'eliminazione della penalizzazione ed una congrua (da € 1.000,00 a € 100,00) riduzione dell'ammenda. L'appello non può essere accolto. Incontestabile essendo, anche per implicita ammissione della stessa reclamante, la volontà di rinuncia e non avendo alcuna valenza di esimente o di attenuante la spiegazione prospettata, fragile e sconfessata dalle precisazioni arbitrali, la decisione di prima istanza si palesa del tutto corretta e deve essere integralmente confermata. Non può accedersi infatti a nessuna delle richieste specifiche vuoi perchè il punto di penalizzazione irrogato è previsto non solo dall'art.17, comma 3 C.G.S. ma anche, con riferimento proprio alle ipotesi di rinuncia, dall'art. 53 N.O.I.F., vuoi perchè la sanzione pecuniaria corrisponde esattamente alla quantificazione indicata nel Com. Uff. n.1 dell'1.7.2014 della L.N.D.. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Comunale Fontanafredda di Fontanafredda (Pordenone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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