F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BULDOG LUCREZIA/CARRÉ FUTSAL CHIUPPANO DEL 4.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 139 del 22.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BULDOG LUCREZIA/CARRÉ FUTSAL CHIUPPANO DEL 4.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 139 del 22.10.2014)
Al termine della gara Buldog Lucrezia/Carrè Futsal Chiuppano del 4.10.2014, Campionato Nazionale Calcio a 5, terminata sul risultato di 1 – 3, il dirigente accompagnatore della squadra ospitante presentava una riserva scritta all’arbitro relativamente alla posizione di un giocatore schierato dalla compagine avversaria, cui faceva seguito telegramma in pari data indirizzato al Giudice Sportivo della Divisione Nazionale Calcio a 5. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 96) alla luce del preannuncio di reclamo sospendeva ogni decisione in merito. Successivamente la Società Buldog Lucrezia – a mezzo raccomandata A/R spedita in data 9.10.2014 – faceva pervenire le motivazioni, inviate altresì alla controparte Carrè Futsal Chiuppano, evidenziando che sarebbe stato schierato il calciatore Buonanno Francesco pur risultando il medesimo squalificato per n. 2 giornate inflittegli nella stagione precedente (2013/2014), campionato under 21, quando militava con la Società Monticchio. In particolare deduceva la Società che, avendo cambiato il giocatore squadra di appartenenza, ai sensi dell’art. 22, comma 6, C.G.S., il Buonanno non avrebbe potuto prendere parte alla gara in questione nelle file della prima squadra della Società Carrè Futsal Chiuppano non avendo ancora scontato la squalifica; chiedeva pertanto che fossero applicate le sanzioni previste ex art. 17, comma 5, C.G.S.. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 139 in data 22.10.2014) rigettava il reclamo in quanto tardivo. Osservava al riguardo che le motivazioni della reclamante – alla luce del fatto che la gara si è disputata il 4.10.2014 – avrebbero dovuto essere spedite entro l’8.10.2014 mentre, così come si evinceva dal timbro postale la raccomandata era stata spedita tardivamente ossia il 9.10.2014. Riteneva comunque il medesimo Giudice di poter d’ufficio – avvalendosi delle prerogative di cui al combinato disposto del 7° e 8° comma dell’art. 29 C.G.S. – procedere, ed analizzato il merito riteneva irregolare la posizione del calciatore Buonanno. Osservava al riguardo che il calciatore era stato squalificato con il Com. Uff. n. 647/2014 per 2 gg. dovendo così scontare ex 6° comma dell’art. 22 C.G.S. nelle prime due gare la sanzione anche ove, come nel caso concreto avvenuto, avesse cambiato Società di appartenenza. Il Giudice conseguenzialmente infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara così assegnando alla reclamante la vittoria per 6-0 e considerava scontate le due giornate di squalifica in capo al Buonanno non avendo egli preso parte alle successive gare dell’11 e del 18 ottobre 2014. 2 Con atto del 27.10.2014 proponeva impugnazione la Società Carrè Futsal Chiuppano chiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo. Rilevava che, decorso il termine perentorio dell’8° comma lett. b) dell’art. 29 C.G.S., era impedito al Giudice Sportivo ogni esame del merito del ricorso avversario. Né tantomeno il Giudice Sportivo aveva il potere di procedere d’ufficio in merito alla dedotta posizione del calciatore Buonanno. A detta della reclamante una volta respinto il ricorso il Giudice Sportivo avrebbe dovuto inviare gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della Procura medesima. Rileva questa Corte come l’impugnazione appaia fondata. Appare principio cardine nell’ordinamento, compreso quello sportivo, che il mancato rispetto dei termini a carattere perentorio com’è quello dell’art. 29, comma 8, lett. b), determini un’ipotesi di decadenza dall’azione con conseguente improcedibilità dell’azione stessa. A tal riguardo si rileva che la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di affermare che la mancata osservanza di un termine perentorio “determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’inosservanza dei termini perentori come previsto dall’art.153 c.p.c.” (Corte di Cassazione Sez.V Sent. n.1771 del 30.1.2004), prosegue la Corte di Cassazione in altra sentenza affermando che “E’ evidente, infatti, qualora, si ritenesse sanata a seguito della costituzione della controparte e della sua acquiescenza la mancata osservanza del termine perentorio, tale norma verrebbe vanificata, risolvendosi la sanatoria sostanzialmente in una proroga non consentita del termine” (Corte di Cassazione Civile Sent. n.8022 del 14.06.2001). La situazione di specie sottoposta a parere è assimilabile a quella che si verifica nel procedimento civile qualora in presenza di una nullità dell’atto di citazione rilevabile d’ufficio, la costituzione del convenuto comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriori quesiti per cui ad esempio come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione “non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione” (Corte di Cass. Sez.I sent. 7254 del 10/07/1999) posto che i termini per le impugnazioni sono ai sensi dell’art. 325 c.p.c. perentori e quindi sottoposti al regime di cui all’art.153 c.p.c. (sulla improcedibilità dell’azione per mancato rispetto di un termine improrogabile cfr. altresì Corte Conti, Sez. I, sent. 31/1997; idem, Sez. II, sent. 365/2001). Appaiono applicabili al procedimento sportivo, ed al relativo processo, i principi generali dell’ordinamento in base al quale le disposizioni relative al processo (cfr. art.153 c.p.c. – art. 585 n. 5 c.p.p.) ed i relativi termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno sull’accordo delle parti e sono sempre rilevabili d’ufficio (cfr. art. 591 c.p.p.). Conseguenzialmente il Giudice, accertata la violazione del termine perentorio, non avrebbe potuto nemmeno d’ufficio esaminare il merito della questione prospettatagli. Così come correttamente evidenziato nell’impugnazione egli avrebbe dovuto e potuto procedere all’invio degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C.. La ratio delle disposizioni sulla perentorietà dei termini e sulla indisponibilità in capo alle parti, trova giustificazione al pieno affidamento che viene a crearsi nei campionati sportivi a seguito del consolidamento delle posizioni che non può trovare dilatoria ed indeterminata possibile situazione di incertezza in una facoltà di esame d’ufficio di impugnazioni tardive che creerebbe una perdurante situazione di incertezza con ogni possibile negativa incidenza sullo svolgersi dei campionati medesimi. Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano di Carrè (Vicenza) annulla la delibera impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Trasmette, per quanto di competenza, gli atti alla Procura Federale. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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