F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. CROCETTI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING CLUB TRESTINA/ROBUR SIENA DEL 22.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO CALC. CROCETTI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING CLUB TRESTINA/ROBUR SIENA DEL 22.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva a Lorenzo Crocetti, tesserato in favore della Robur Siena S.S.D. la squalifica per 3 giornate per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un calciatore avversario e ciò durante la gara di Campionato di Serie D "Triestina/Robur Siena” del 22.11.2014. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo il Crocetti, contestando lo svolgimento dei fatti così come ravvisato dall'arbitro. Si è verificato che l'attaccante ed il portiere avversario saltavano contemporaneamente nel comune intento di raggiungere il pallone e venivano a contatto. L'attaccante giungeva con maggiore slancio ed a seguito del contatto, il portiere cadeva a terra e l'arbitro fischiava un normale fallo per la difesa. A questo punto, senza alcuna valida giustificazione il portiere della Triestina si alzava di scatto ed afferrava con veemenza per il collo l'istante, il quale, nel gesto di difendersi allontanava l'avversario mettendo la mano sul di lui volto. Questo, secondo la difesa, è lo svolgimento dei fatti; in ogni caso manca il connotato psicologico dell'intenzionalità e quindi non è un gesto mirato allo scopo di attentare all'incolumità altrui né si poteva considerare idoneo a provocare oggettivamente conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario. Richiama della giurisprudenza in tal senso e, rileva la difesa, che facendolo cadere a terra non ha provocato alcuna conseguenza fisica all'avversario. Quindi non siamo di fronte alla chiara volontà di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario motivata solo da un impulso aggressivo privo di qualsiasi giustificazione. Si tratta in un certo senso di una ritorsione. In via istruttoria, si chiede di acquisire la ripresa televisiva relativa alla gara in esame ;chiede pertanto che la Corte sportiva d'appello previa acquisizione degli atti e documenti rilevanti degli atti di causa voglia ridurre la sanzione disciplinare al minimo previsto dal codice ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia per i motivi esposti narrativa . Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto. La richiesta di acquisire la ripresa televisiva relativa alla gara è inammissibile perché fuori dal paradigma dell’art.35 C.G.S.. Con riguardo alla dinamica del fatto fa piena prova quanto certificato nel rapporto arbitrale. Per quanto concerne la misura della sanzione, la stessa appare del tutto adeguata secondo i parametri stabiliti dall’art.16 del C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Crocetti Lorenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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