F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO BATTIPAGLIESE CALCIO SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORINO LUIGI SEGUITO GARA NOTO/BATTIPAGLIESE DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO BATTIPAGLIESE CALCIO SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORINO LUIGI SEGUITO GARA NOTO/BATTIPAGLIESE DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014) Con atto del 3.12.2014, la società Battipagliese Calcio proponeva appello avverso la sanzione della squalifica per 5 gare inflitta al proprio allenatore Sig. Luigi Corino per “avere rivolto, con atteggiamento irridente, espressioni gravemente offensive ed irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al medesimo con fare concitato reiterando la propria condotta e profferendo frasi dal contenuto intimidatorio”. La società lamenta la sproporzionalità della squalifica applicata e ne chiede, in via principale, l’annullamento o, in subordine, la riduzione, fondando le proprie richieste sul 3 presupposto che il proprio allenatore si è limitato solo a protestare sull’operato dell’Arbitro ma esclude un atteggiamento minaccioso ed irriguardoso del Sig. Corino nei confronti dello stesso. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti osserva tale diversa ricostruzione dei fatti, fatta dalla società ricorrente, attraverso i propri motivi di doglianza, è priva di valido riscontro probatorio. Ad avviso di questa Corte, gli episodi contestati al Sig. Corino (reiterate frasi gravemente offensive, irriguardose ed intimidatorie profferite all’indirizzo del direttore di gara ), posti in essere a base del provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo, risultano incontrovertibilmente provate dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara, che formano, ai sensi di regolamento, fonte di prova privilegiata. A nulla rilevano quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio allenatore. In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta al Corino in merito ai fatti a lui addebitati. Sulla base delle risultanze documentali, si ritiene che la natura delle espressioni proferite ed i comportamenti posti in essere possono essere uniti sotto il vincolo della continuazione in ragione della contestualità temporale nella quale si sono articolati, motivo per cui questa Corte ritiene congrua la squalifica per giornate 4, così accogliendo parzialmente il reclamo proposto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Battipagliese Calcio SSDRL di Battipaglia (Salerno) riduce la sanzione inflitta al sig. Corino Luigi a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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