F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.00,00 a causa del comportamento tenuto dai sostenitori della Ligorna 1922 nel corso della gara del 7 dicembre 2014 valevole per il Campionato Nazionale di Serie B tra la medesima e Musiallo A.C. Saluzzo. La sanzione veniva infatti comminata per aver i tifosi più volte profferito frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Ed invero, occorre tener conto della natura dei fatti accertati che appaiono espressione di violazione di precetti sportivi di estrema rilevanza in tema di responsabilità oggettiva che rendono necessaria, come monito finalizzato a promuovere condotte corrette, la conferma della sanzione irrogata. La Corte ritiene dunque che la sanzione inflitta alla squadra si debba confermare. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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