F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 25.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 25.11.2014) La società S.S.C. Napoli S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 87 del 25.11.2014, con il quale, a seguito della gara Napoli/Cagliari del 23.11.2014, è stata inflitta alla stessa società la seguente sanzione: - ammenda di € 10.000,00 (diecimila) "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di luce- laser verso l'allenatore e calciatori della squadra avversaria, sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza". La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata ed in via subordinata una riduzione dell'ammenda stessa. In particolare, la reclamante ritiene che non le siano state riconosciute tutte le esimenti. Difatti, ad avviso della reclamante l'utilizzo del raggio laser non può essere considerato quale atto violento, in quanto inidoneo a provocare conseguenze lesive al soggetto destinatario, sia per natura sia per finalità, il cui unico scopo è quello di decentrare l'avversario intento nello svolgimento della gara. Sostiene altresì la reclamante di aver collaborato attivamente con le Forze dell'Ordine a riprova dell'attenzione e della cura prodigata al fine di educare i propri sostenitori ad un tifo corretto. Per far cessare il comportamento scorretto, addirittura la società S.S.C. Napoli S.p.A. faceva effettuare dallo speaker dello Stadio in due occasioni un annuncio per porre fine al comportamento scorretto e segnalava il fatto alla Pubblica sicurezza onde individuare il responsabile del gesto.. La reclamante ha chiesto, altresì, che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalle lettere a) ed b) dell'art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S. di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista alla lettera c) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art. 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. 2 La Corte, esaminati gli atti, ritiene, in primo luogo, che l'utilizzo di un dispositivo laser da parte di un tifoso può integrare gli estremi della fattispecie di responsabilità della società di cui all'art. 12, terzo comma, C.G.S. e non già solo, dunque, dell'art. 14 C.G.S. come stabilito dal Giudice Sportivo. Ciò comporterebbe la possibilità di riconoscere la ricorrenza di ulteriori circostanze attenuanti, oltre a quelle contraddistinte dalle lett. a) e b) previste dall'art. 13 C.G.S. e contemplate dall'ultimo comma dell'art. 14 C.G.S.. Nel caso oggetto di reclamo questa Corte di Giustizia Federale considerati i fatti come accaduti pur inquadrabili sotto l'art. 12, considerando altresì che l'attività posta in essere è stata comunque reiterata, ritiene congrua la sanzione come già inflitta pari al minimo edittale e pertanto respinge il ricorso. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it