F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DELL’1.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DELL’1.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014) Con ricorso proposto ritualmente in data 2 dicembre 2014, la società U.S Sampdoria S.p.A. ha impugnato il Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014 con il quale veniva imposta alla società ricorrente la ammenda di € 15.000,00. La società ricorrente deduceva, riassuntivamente, l'invalidità e/o illegittimità della delibera per lesione dei principi generali di eccessiva gravosità della sanzione inflitta rispetto alla gravità delle infrazioni contestate e alla sua proporzionalità, chiedendone, tenuto conto delle attenuanti previste ma non applicate dall’art.13,comma 1, lett. e), C.G.S., l’annullamento o, in subordine, la sua riduzione ad equità. Giova preliminarmente affrontare le questioni di poste dalla reclamante circa: 1- la violazione del principio di proporzionalità nella misura della sanzione e 2- la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera e) C.G.S.. Si esamina in primo luogo la violazione sub 1) in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo con l’impugnata decisione, ovvero la violazione del principio di proporzionalità. A tal proposito, tenuto conto della effettiva gravità delle violazioni contestate, pare effettivamente riscontrarsi la mancanza degli elementi necessari in ordine alla prima violazione (primo coro percepito non da tutti i rappresentanti della Procura Federale) mentre sicuramente ricorrono, contrariamente all’assunto della difesa della società medesima, i requisiti per sanzionare la seconda violazione, riscontrata da un referto che fa riferimento ad adeguata proporzione tra presenti (8000) e consistenza di intonanti il coro sanzionato (2000). Se appare incongruo applicare sanzione per la prima violazione riscontrata deve rilevarsi che sulla seconda ci si può attenere ad una valutazione, anche in relazione alle prospettate attenuanti con il secondo motivo di ricorso, congrua sul piano edittale che non si presta ad utili censure quanto all’entità complessivamente comminabile. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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