F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015 (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ONOFRIO ORTUGNO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 – (nota n. 3969/1003 pf13-14 SS/fda del 2.12.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015
(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ONOFRIO ORTUGNO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 - (nota n. 3969/1003 pf13-14 SS/fda del 2.12.2014). Il deferimento La Procura federale, con nota del 2 dicembre 2104, visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS; visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1003 pf 13-14; vista la comunicazione di conclusione delle indagini; deferiva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare: - il Sig. Onofrio Ortugno, Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD Licata 1931, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con Com. Uff. n. 1 per la S.S. 2012/2013 del 1/7/2012, per aver pattuito in qualità di rappresentante della Società ASD Licata 1931, con il Sig. Giuseppe Romano per la conduzione tecnica della Prima Squadra per la Stagione sportiva 2012/2013, un accordo economico pari ad € 13.000,00, superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative vigenti al momento della stipula. - la Società ASD Licata 1931 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte ai Sig.ri Onofrio Ortugno e Giuseppe Romano; La Procura federale riferiva che il procedimento era pervenuto nei suoli uffici corredato dai seguenti documenti, costituenti elementi di prova: la nota del Collegio Arbitrale presso la LND del 20.5.2014; la comunicazione della decisione inviata dal Collegio Arbitrale al Sig. Giuseppe Romano ed alla ASD Licata 1931, con allegato Com. Uff. n. 5 S.S. 2013/2014 della decisione in relazione alla vertenza n. 30/34; Che con la nota suddetta del 20.5.2014 il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C. aveva rimesso alla Procura federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal Sig. Giuseppe Romano, iscritto nei ruoli del settore tecnico quale allenatore Professionista di II Categoria e la Società ASD Licata 1931 inerente al mancato pagamento dei compensi pattuiti per la S.S. 2012/2013, segnalando nel contempo che le parti, nell’accordo economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall’intesa fra la LND e l’A.I.A.C.. Veniva richiamata la decisione del Collegio Arbitrale, di cui al Com. Uff. n. 5 S.S. 2013/2014, che in relazione alla vertenza n. 30/34, nel far obbligo alla Società ASD Licata 1931 di corrispondere all’allenatore Giuseppe Romano la somma complessiva di € 3.570,00, rimetteva gli atti alla Procura federale “per avere le parti in causa stabilito nell’accordo tipo, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalle norme federali”, come da Com. Uff. n. 1 del 1.7.2012 della LND e dal protocollo d’intesa tra la L.N.D. - A.I.A.C. del 1/9/2009 per gli allenatori di Società dilettantistiche minori. Considerato, inoltre, che dalla consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC il Sig. Giuseppe Romano, figurava nei ruoli, quale allenatore Professionista di II Categoria, codice 35.686, con tesseramento nella stagione 2012/2013 a favore della Società ASD Licata 1931. Riteneva che dai fatti esposti e sopra riportati, emergevano comportamenti in violazione della normativa federale, come precisato nel capo d’incolpazione formulato nel deferimento di cui sopra. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 3 (tre) per Onofrio Ortugno; - ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società ASD Licata 1931. Nessuno è comparso per le parti deferite. Il Tribunale federale nazionale disciplinare; in esito all’odierna riunione decideva come segue. Motivi della decisione I fatti ascritti ai suddetti deferiti risultano materialmente, univocamente accertati dalla documentazione in atti relativi al giudizio introdotto in ordine alla vertenza economica intrapresa da Romano Giuseppe, iscritto nei ruoli di allenatore professionista di II categoria con tesseramento a favore della Società ASD Licata 1931 nei confronti di quest’ultima Società, per ottenerne il pagamento del premio di tesseramento pattuito di € 13.000,00; somma superiore ai massimali previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza della squadra in questione (si veda a riguardo la nota 20.05.2014 del Segretario del Collegio arbitrale LND relativa a vertenza 30/34 e la decisione del Collegio arbitrale C.U. n. 58 2023/2014). Nei suddetti comportamenti come sopra accertati, si ravvisano gli estremi delle violazioni come contestate ai deferiti, estrinsecando l’inosservanza del primario dovere di probità e lealtà come codificato all’art. 1 bis comma 1 CGS da parte del tesserato; e dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS a carico della Società ASD Licata 1931. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, infligge: al Sig. Onofrio Ortugno, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre); alla Società ASD Licata 1931 l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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