• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale – datato 27.06.2014 – a carico di:
– PASQUALE SCARPATO, calciatore tesserato per la SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
– LUIGI SCARPATO, Dirigente Accompagnatore per la SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
– MARCELLO LEONARDO, Allenatore della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
– EMILIO MANZO, Direttore Sportivo della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
– GIAN MARIO RICCABONI, Presidente della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti
– SAQRANE OSAMA, arbitro appartenente alla sez. AIA di Lodi;
– società SS Borgolombardo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale – datato 27.06.2014 - a carico di:
- PASQUALE SCARPATO, calciatore tesserato per la SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
- LUIGI SCARPATO, Dirigente Accompagnatore per la SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
- MARCELLO LEONARDO, Allenatore della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
- EMILIO MANZO, Direttore Sportivo della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
- GIAN MARIO RICCABONI, Presidente della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti
- SAQRANE OSAMA, arbitro appartenente alla sez. AIA di Lodi;
- società SS Borgolombardo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente
Per rispondere:
- i primi cinque, in concorso tra loro, ciascuno per quanto di propria competenza, della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS cos come integrato dall’art. 61 comma 1 delle NOIF, per aver consentito che alla gara di campionato della categoria Allievi Provinciale Girone A della Delegazione di Lodi tra US VALERA FRATTA / SS BORGOLOMBARDO del 22.02.2014 partecipasse in posizione irregolare, perché colpito da squalifica e sotto falsa identità, in quanto indicato in distinta come Michael Guaresi, il giocatore PASQUALE SCARPATO;
- il quarto e il quinto, anche della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS così come integrato dall’art. 39 NOIF, per aver in concorso tra loro, ciascuno per quanto di propria competenza, provveduto a predisporre e a formare falsamente, in quanto mai sottoscritto dai genitori né dall’interessato, il modulo di tesseramento del calciatore Michael Guaresi in favore della SS Borgolombardo per la Stagione Sportiva 2013/2014;
- il sesto, della violazione dell’art. 1 comma 3 CGS per aver mancato, benché ritualmente convocato e senza alcun legittimo motivo, di presentarsi all’Organo Inquirente per essere ascoltato nella propria veste di arbitro della gara indicata;
- la società SS Borgolombardo ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS; a titolo di responsabilità oggettiva e diretta delle violazioni ascritte al proprio presidente ed ai propri tesserati.
Con provvedimento del 26.06.2014 il Procuratore Federale:
- letta la nota del 03.04.2014 con la quale la Delegazione Provinciale di Lodi rimetteva all’Ufficio copia della missiva ad essa trasmessa dalla Segreteria del settore Giovanile e Scolastico competente contenente la segnalazione di una presunta irregolarità che si sarebbe consumata in occasione della gara di campionato della categoria Allievi Provinciale Girone A della Delegazione di Lodi tra US Valera Fratta / SS Borgolombardo del 22.02.2014, partita alla quel avrebbe preso parte sotto la falsa identità di Michael Gauresi un altro giocatore;
Esaminati i risultati delle indagini, è emerso che:
- il calciatore Michael Guaresi ha affermato di aver saputo da una telefonata anonima che il proprio compagno di squadra Pasquale Scarpato aveva partecipato ugualmente alla suddetta gara, benché squalificato, facendo uso del proprio cartellino e quindi sostituendosi falsamente allo stesso. Il Guaresi faceva poi presente che, avendo da tempo deciso di cambiare società, si era attivato per ottenere lo svincolo e aveva verificato di essere stato ritesserato per la società SS Borgolombardo per la stagione sportiva in corso facendo uso di un modulo di tesseramento sul quale comparivano firme apocrife, propria e dei genitori;
- Pasquale Scarpato affermava di aver partecipato alla gara anzidetta facendo uso del cartellino FIGC di Michael Guaresi;
- Luigi Scarpato, dirigente accompagnatore della SS Borgolombardo, confermava quanto detto dal calciatore Pasquale Scarpato;
- parimenti, l’allenatore Marcello Leonardo, confermava la medesima circostanza, aggiungendo che tale operazione gli era stata imposta dalla società e precisamente dal Direttore Sportivo Emilio Manzo. Affermava inoltre che Michael Guaresi non partecipava da tempo agli allenamenti avendo da tempo manifestato l’intenzione di cambiare squadra;
- Emilio Manzo, Direttore Sportivo della SS Borgolombardo, affermava invece di non aver deciso nulla in merito alla partecipazione alla gara anzidetta del calciatore Pasquale Scarpato con il cartellino di Michael Guaresi e che la “regia” di detta operazione era da attribuirsi in via esclusiva all’allenatore Leonardo Marcello. Aggiungeva poi di non ricordare di aver compilato personalmente il modulo di tesseramenti di Michael Guaresi;
- il Presidente, Gian Mario Riccaboni, asseriva di non essere stato personalmente presente alla gara in questione e di aver saputo dell’indebito scambio di persona solamente all’indomani. Quanto alle firme apocrife sul modulo di tesseramento di Michael Guaresi afferma di non poter dire nulla al riguardo per aver ricevuto il modulo già compilato in ogni sua parte dal direttore sportivo, Emilio Manzo;
- l’arbitro dell’incontro, Saqrane Osama, benché regolarmente convocato, non si presentava all’audizione.
Ritenuto che alla gara di campionato della categoria Allievi Provinciale Girone A della Delegazione di Lodi tra US Valera Fratta / SS Borgolombardo abbia effettivamente partecipato il sig. Pasquale Scarpato, sotto falsa identità di Michael Guaresi e che tale sostituzione si è resa possibile attraverso l’indebito utilizzo del cartellino FIGC del Guaresi;
Ritenuto che tale condotta appare gravemente lesiva dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono sovraintendere all’agire proprio nell’ambito federale;
Ritenuto che tale violazione appare ascrivibile ai deferiti e segnatamente: a Pasquale Scarpato per aver partecipato alla gara sotto false generalità; al dirigente accompagnatore Luigi Scarpato per aver apposto la firma sulla distinta di gara in violazione dell’art. comma 1 NOIF contenete il nominativo falso di Michael Guaresi; l’allenatore Leonardo Marcello per aver acconsentito alla irregolare sostituzione; al direttore sportivo Emilio Manzo per essere risultato il factotum della società e per l’effetto dovendosi ritenere inverosimile che la decisione di far giocare Scarpato sotto falso nome di Guaresi non fosse stata presa qualche istante prima di scendere in campo e non qualche giorno prima, stante il fatto che il Guaresi non partecipava da tempo agli allenamenti ed infine per il presidente Gian Mario Riccaboni per aver vigilato.
Ritenuto alla luce dell’istruttoria ed all’evidente difformità icto oculi esistente tra le firme del calciatore Guaresi e della propria madre apposte sul modulo di tesseramento 2013/2014e quali invece apposte avanti all’organo inquirente sul verbale di audizione.
Ritenuto che sul fatto non sia possibile accertare chi abbia materialmente falsificato le firme è però possibile argomentare che:
a) è da escludere che detta falsificazione sia riconducibile al calciatore Michael Guaresi, in quanto lo stesso aveva già manifestato l’intenzione di non rimanere tesserato per la SS Borgolombardo;
b) la SS Borgolombardo nutriva invece un interesse a che detto calciatore continuasse a rimanere tesserato per la sua acclarata qualità tecnica
Visto l’art. 1 comma 1 e 2 CGS, l’art. 4 comma 1 e 2 CGS e l’art. 32 CGS
DEFERIVA
avanti il Tribunale Federale Territoriale del CRL i sigg.ri:
- PASQUALE SCARPATO, calciatore tesserato per la SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
- LUIGI SCARPATO, Dirigente Accompagnatore per la SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
- MARCELLO LEONARDO, Allenatore della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
- EMILIO MANZO, Direttore Sportivo della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
- GIAN MARIO RICCABONI, Presidente della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti
- SAQRANE OSAMA, arbitro appartenente alla sez. AIA di Lodi;
- società SS Borgolombardo
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che
- i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 25.09.2014, confermando quanto già dichiarato all’Organo Inquirente durante la loro audizione. In particolare, il Presidente sig. Gian mario Riccaboni dichiarava di non essere stato a conoscenza del fatto di cui all’atto del deferimento e che alla gara indicata partecipasse Pasquale Scarpato sotto falso nome di Guaresi Michael ed in ordine alle firme apocrife, confermava di non aver raccolto personalmente le firme per il modulo di tesseramento di Michael Guaresi e che di tutto si è sempre occupato il dirigente Sportivo Emilio Manzo.
Il sig. Emilio Manzo dichiarava di non essere stato nemmeno lui a conoscenza del fatto di cui al deferimento e che il modulo di tesseramento era stato riportato dal Michael Guaresi compilato e firmato. Gli altri deferiti si riportavano a quanto già dichiarato in fase di indagine.
Il Rappresentante della Procura preso atto che la violazione ascritta ai deferiti risulta dai documenti allegati agli atti del deferimento, nonché dalle loro dichiarazioni in sede di indagine, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate:
1. PASQUALE SCARPATO: 9 mesi di squalifica;
2. LUIGI SCARPATO: 1 anno di inibizione;
3. MARCELLO LEONARDO: 1 anno di squalifica;
4. EMILIO MANZO: 1 anno e 6 mesi di inibizione;
5. GIAN MARIO RICCABONI: 1 anno e 6 mesi di inibizione;
6. SAQRANE OSAMA: 6 mesi di squalifica
7. la società SS BORGOLOMBARDO € 900,00 di ammenda con diffida.
Osserva
La responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati risulta pienamente provata dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni rese dagli stessi avanti l’Organo Inquirente e confermate all’udienza del 25.09.2014; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
Infatti, la partecipazione del sig. Pasquale Scarpato alla gara indicata sotto falso nome di Michael Guaresi, è stata confermata dai deferiti e realizzata grazie all’indebito utilizzo del cartellino di quest’ultimo giocatore. Del pari, risulta ampiamente provata dalle dichiarazione rese anche in udienza che la manovra artificiosa sia stata una scelta ben ponderata e architettata.
Il comportamenti posti in essere da deferiti ognuno per quanto di propria competenza sono gravemente lesivi dei principi di lealtà, probità e correttezza che devono sovraintendere l’agire sportivo nel pieno rispetto delle norme federali
COMMINA
1. PASQUALE SCARPATO: 6 mesi di squalifica;
2. LUIGI SCARPATO: 1 anno di inibizione;
3. MARCELLO LEONARDO: 10 mesi di squalifica;
4. EMILIO MANZO: 1 anno e 6 mesi di inibizione;
5. GIAN MARIO RICCABONI: 10 mesi di inibizione;
6. SAQRANE OSAMA: 4 mesi di squalifica
7. la società SS BORGOLOMBARDO € 600,00 di ammenda con 5 punti di penalizzazione da scontarsi nella categoria di appartenenza. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale – datato 27.06.2014 – a carico di:
– PASQUALE SCARPATO, calciatore tesserato per la SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
– LUIGI SCARPATO, Dirigente Accompagnatore per la SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
– MARCELLO LEONARDO, Allenatore della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
– EMILIO MANZO, Direttore Sportivo della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti;
– GIAN MARIO RICCABONI, Presidente della SS Borgolombardo all’epoca dei fatti
– SAQRANE OSAMA, arbitro appartenente alla sez. AIA di Lodi;
– società SS Borgolombardo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente"