COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimenti della Procura Federale del 30 luglio 2014 Rg. 607/1152 pf 13 – 618/961 pf 13 – 616/960 pf 13 a carico di: 1. BARIZZA Marco, Presidente della ACD SANT’ANGELO 1907 SRL per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 8 commi 9 e 15 CGS in relazione all’Art. 94 ter, comma 11 NOIF, per non aver pagato i calciatori Alessio Giustini, Michele Di Patrini e Paolo Di Gioacchino nonostante la condanna esecutiva emessa nei confronti della predetta società dalla Commissione Vertenze Economiche ; 2. la società ACD SANT’ANGELO 1907 SRL a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 9.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per BARIZZA Marco 18 mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC; 2. per la società ACD SANT’ANGELO 1907 SRL : € 1.200,00 di ammenda e punti 6 di penalizzazione da scontarsi in caso di iscrizione ai campionati della FIGC. La responsabilità della società ACD SANT’ANGELO 1907 SRL e del suo presidente, BARIZZA Marco, risulta provata agli atti del giudizio, stante le decisioni della Commissione Vertenze Economiche. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell’Art. 94 ter comma 11 delle NOIF per il BARIZZA e dell’Art. 4, comma 1 CGS per la società ACD SANT’ANGELO 1907

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimenti della Procura Federale del 30 luglio 2014 Rg. 607/1152 pf 13 – 618/961 pf 13 – 616/960 pf 13 a carico di: 1. BARIZZA Marco, Presidente della ACD SANT'ANGELO 1907 SRL per violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS e dell'Art. 8 commi 9 e 15 CGS in relazione all'Art. 94 ter, comma 11 NOIF, per non aver pagato i calciatori Alessio Giustini, Michele Di Patrini e Paolo Di Gioacchino nonostante la condanna esecutiva emessa nei confronti della predetta società dalla Commissione Vertenze Economiche ; 2. la società ACD SANT'ANGELO 1907 SRL a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 9.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per BARIZZA Marco 18 mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC; 2. per la società ACD SANT'ANGELO 1907 SRL : € 1.200,00 di ammenda e punti 6 di penalizzazione da scontarsi in caso di iscrizione ai campionati della FIGC. La responsabilità della società ACD SANT'ANGELO 1907 SRL e del suo presidente, BARIZZA Marco, risulta provata agli atti del giudizio, stante le decisioni della Commissione Vertenze Economiche. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF per il BARIZZA e dell'Art. 4, comma 1 CGS per la società ACD SANT'ANGELO 1907 SRL. PQM Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità di BARIZZA Marco, per violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS e dell'Art. 8 commi 9 e 15 CGS in relazione all'Art. 94 ter, comma 11 NOIF,, nonché della società ACD SANT'ANGELO 1907 SRL per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente COMMINA a BARIZZA Marco 18 mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC; alla società ACD SANT'ANGELO 1907 SRL : € 1.200,00 di ammenda e punti 6 di penalizzazione da scontarsi in caso di iscrizione ai campionati della FIGC.
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