COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GSD ORATORIO PESSANO BORNAGO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 28.09.2014 tra GSD Oratorio Pessano Bornago / Nino Ronco C.U. n. 14 della Delegazione di Monza datato 02.10.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GSD ORATORIO PESSANO BORNAGO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 28.09.2014 tra GSD Oratorio Pessano Bornago / Nino Ronco C.U. n. 14 della Delegazione di Monza datato 02.10.2014 La società GSD ORATORIO PESSANO BORNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore MENCLOSSI Alessandro sino al giorno 31.03.2015, lamentando come il provvedimento del GS sia da ritenersi eccessivo per il fatto commesso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo è da dichiararsi inammissibile, in quanto sottoscritto da persona non avente potere di firma. Infatti, a seguito di verifiche effettuate, si è potuto constatare che la firma apposta in calce al ricorso non è stata depositata presso il Comitato Regionale Lombardia e pertanto il soggetto che ha sottoscritto l'atto è privo dei poteri di rappresentanza della società reclamante. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA L'INAMMISSIBILITA' del reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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