COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società TORBOLE CASAGLIA Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 14.09.2014 tra Cadignano Cabre / Torbole Casaglia C.U. n. 11 della Delegazione di Brescia datato 25.09.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società TORBOLE CASAGLIA Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 14.09.2014 tra Cadignano Cabre / Torbole Casaglia C.U. n. 11 della Delegazione di Brescia datato 25.09.2014 La società TORBOLE CASAGLIA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara a carico della società reclamante, per aver effettuato durante la gara sei sostituzioni anziché cinque, come da regolamento. La reclamante sostiene infatti di avere effettuato le sostituzioni consentite dal regolamento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva: la decisione del Giudice Sportivo merita di essere confermata. L'Arbitro contattato per chiarimenti ha infatti confermato quanto indicato nel proprio referto – fonte primaria e privilegiata di prova - ovvero l'effettuazione da parte della reclamante di sei sostituzioni anziché cinque, in violazione delle regole stabilite. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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