COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC BRUZZANO Camp. Giovanissimi Prov. B Gir. P Gara del 27.09.2014 tra AC Bruzzano / Lombardina C.U. n. 13 della Delegazione di Milano datato 09.10.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società AC BRUZZANO Camp. Giovanissimi Prov. B Gir. P
Gara del 27.09.2014 tra AC Bruzzano / Lombardina
C.U. n. 13 della Delegazione di Milano datato 09.10.2014.
La società AC BRUZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la ripetizione della gara, lamentando che questa decisione è ingiusta in quanto la gara a suo avviso ha avuto un regolare svolgimento.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, sentita la reclamante, osserva : l’arbitro nel proprio rapporto ha chiaramente ammesso di aver commesso un errore tecnico che ha influito sulla gara in quanto non ha espulso un calciatore della Lombardina.
Pertanto la decisione del GS è corretta e merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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