COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US GROSIO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 12.10.2014 tra US Grosio /US Chiavennese C.U. n. 17 della Delegazione di Sondrio datato 16.10.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US GROSIO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 12.10.2014 tra US Grosio /US Chiavennese C.U. n. 17 della Delegazione di Sondrio datato 16.10.2014. La società US GROSIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0 - 3 ed un punto di penalizzazione e che ha inibito il Dirigente CASPANI Roberto sino al 31.1.2015, lamentando che dette sanzioni sono ingiuste in quanto il comportamento del CASPANI non ha determinato alcun pericolo per l’incolumità dell’arbitro da giustificare la sospensione della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, anche alla squadra avversaria, osserva : il reclamo non può essere accolto. Infatti, come ha osservato correttamente il Giudice Sportivo, dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che l’arbitro ha sospeso la gara al 23 del secondo tempo per intemperanze del pubblico incitato dal CASPANI. La gravità della situazione ha quindi giustificato l’interruzione della gara da parte dell’arbitro. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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