COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società MOLINELLO Camp. Juniores Prov. B Gir. B Gara del 04-10-2014 tra Menaggio / Molinello C.U. n. 24 del CRL datato 16-10-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società MOLINELLO Camp. Juniores Prov. B Gir. B Gara del 04-10-2014 tra Menaggio / Molinello C.U. n. 24 del CRL datato 16-10-2014 La società MOLINELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la perdita della gara a carico della reclamante per aver impiegato un numero di giocatori giovani superiore al consentito, lamentando che si sarebbe trattato di un errore in giudicando del Giudice Sportivo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto di gara – fonte primaria e privilegiata di prova – emerge che la società MOLINELLO ha iniziato la gara con n. 2 giocatori giovani: il n. 2 BETTI Andrea Alberto ed il n. 3 BENINI Daniele. Durante la gara sono state effettuate le seguenti sostituzioni: il n. 4 DONZELLI Alessandro con il n. 17 MAURI Riccardo; il n. 7 RIGAMONTI Andrea con il n. 13 BATTARIN Davide; il n. 6 TESTA Davide con il n. 15 PELUCCHI Matteo; il n. 9 ZARCONE Vittorio con il n. 16 SANTAMBROGIO Gianluca ed il n. 17 MAURI Riccardo con il n. 14 RAMPONI Riccardo. La sostituzione del n.4 DONZELLI Alessandro con il n. 18 CAPUTO Domenico è stata effettuata dalla società MENAGGIO, non dalla società MOLINELLO. Di talché alcuna violazione delle norme in merito all'impiego dei giovani è stata commessa dalla società reclamante. Alla luce di quanto dedotto, la decisione del GS deve essere riformata in quanto emessa sulla base di detto errore. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE il reclamo proposto ripristina il risultato ottenuto sul campo di gioco di MENAGGIO 0 MOLINELLO 4 e dispone l’accredito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it