COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SERLE Camp. 1° Categoria Gir. F Gara del 19-10-2014 tra Pol. Prevalle / US Serle C.U. n. 25 del CRL datato 23-10-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SERLE Camp. 1° Categoria Gir. F Gara del 19-10-2014 tra Pol. Prevalle / US Serle C.U. n. 25 del CRL datato 23-10-2014 La società US SERLE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore CHERUBINI Marco per tre gare, lamentando che i calciatori non sono venuti alle mani, bensì si sono limitati a discutere animatamente su un presunto fallo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti ha confermato che il calciatore CHERUBINI, è venuto alle mani con il calciatore, HEDARINHA Stefano, e per tale motivo sono stati espulsi entrambi dal terreno di gioco. Alla luce di ciò merita di essere confermata la decisione del GS in quanto equa e corretta. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della tassa.
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